Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1979

Corte cost., sent. 4 luglio 1979, n. 55

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
55/1979
Data di deposito
4 luglio 1979
Data di decisione
15 giugno 1979
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:55

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 11685

La questione di legittimita` costituzionale va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, apparendo sfornita del necessario carattere di pregiudizialita` rispetto alla definizione del giudizio a quo, dal momento che la disposizione impugnata disciplina la successione dei genitori al figlio naturale, laddove nel giudizio di merito nessun soggetto appartenente alla famiglia legittima risulta chiamato all'eredita`, unico successibile ex lege essendo, alla stregua della normativa vigente, lo Stato. (Inammissibilita`, per difetto di rilevanza, della questione di legittimita` costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 30, comma terzo, Cost., dell'art. 578 cod. civ., nella parte in cui non comprende, tra i chiamati alla successione legittima del figlio naturale, in mancanza di discendenti e del coniuge di costui, il fratello naturale riconosciuto che sia stato procreato dalla stessa persona; e cio` sia non concorrendo altri parenti, sia concorrendo il genitore naturale).

Massima n. 11686

Una minore tutela del figlio nato fuori del matrimonio in tanto puo` trovare una sua giustificazione costituzionale in quanto tale condizione venga a confliggere con i diritti dei membri della famiglia legittima. In assenza - come nella specie - di altri successibili ex lege ad eccezione dello Stato, tale situazione di conflittualita` non si determina e quindi - sottoponendo a revisione critica la precedente pronuncia di non fondatezza della medesima questione (sent. n. 76/1977), sia pure relativamente a disposizioni diverse del codice civile, ed armonizzando la soluzione del caso in esame con la costante giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 7/1963; 79/1969; 50/1973; 82/1974) - la posizione del figlio naturale va assimilata a quella del discendente legittimo, giustificandosi cosi` la successione tra fratelli (o sorelle) naturali, purche` la filiazione sia stata riconosciuta o dichiarata. Va pertanto dichiarata l'illegittimita` costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 30, comma terzo, Cost. - dell'art. 565 cod. civ., nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati, venendosi conseguentemente a stabilire per essi un trattamento deteriore rispetto a tutti gli altri successibili ex lege. - cfr. S. nn. 7/1963; 79/1969; 50/1973; 82/1974; 76/1977.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. civ.;

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 565 cod. civ. nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati, per contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA- GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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