Corte costituzionale
Sentenza n. 47/1979
Corte cost., sent. 18 giugno 1979, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/1979
- Data di deposito
- 18 giugno 1979
- Data di decisione
- 12 giugno 1979
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:47
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, legge n. 765 del 6 agosto 1967
- art. 41, lett.b, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
Parametri
Massime
Massima n. 13293
Non e' irragionevole, ai fini dell'applicabilita' della medesima pena edittale, l'equiparazione della situazione di chi ha costruito senza licenza (o abbia ottenuto quella ex post in sanatoria), ma in conformita' con le prescrizioni stabilite da strumenti urbanistici, con quella di chi ha costruito senza licenza ed in contrasto con le prescrizioni medesime. Invero, risponde ad un fondamentale interesse pubblico sottoporre l'attivita' edilizia al controllo preventivo della pubblica amministrazione imponendo, a chi voglia edificare, l'obbligo di chiedere l'apposita autorizzazione amministrativa; di conseguenza, e' del tutto indifferente la circostanza che la costruzione corrisponda o meno alle norme che regolano l'attivita' edilizia. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41, lett. b) della L. 17 agosto 1942, n. 1150 ( nel testo sostituito dall'art. 13 della L. 6 agosto 1967, n. 765) nella parte in cui colpisce con la medesima pena edittale sia chi ha costruito senza licenza, ma in conformita' alle prescrizioni stabilite da strumenti urbanistici (anche se l'abbia ottenuta ex post in sanatoria), sia chi ha costruito ugualmente senza licenza ed in violazione delle prescrizioni medesime. - cfr. S. n. 100/1977, n. 237/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, lett. b), della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (nel testo sostituito dall'art. 13 legge 6 agosto 1967, n. 765) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere 48
Testo integrale
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