Corte costituzionale
Sentenza n. 46/1979
Corte cost., sent. 18 giugno 1979, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 46/1979
- Data di deposito
- 18 giugno 1979
- Data di decisione
- 12 giugno 1979
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:46
Norme oggetto del giudizio
- art. 81, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 9918
Il diritto del dipendente statale - o dei suoi congiunti - a conseguire, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, un determinato trattamento di quiescenza e` disciplinato dalla legge in modo differenziato in relazione alla specifica attivita` prestata, nonche` alla durata del rapporto (diritto alla pensione, ovvero all'indennita` una tantum); e la differenziazione, frutto di scelta legislativa, e` incensurabile se non irragionevole. Se, dunque, sono costituzionalmente legittime diverse previsioni normative del trattamento di quiescenza dei dipendenti statali civili e militari nelle sue forme dirette ne consegue la pari legittimita` delle disposizioni che quelle differenze trasferiscono e mantengono per quanto attiene ai trattamenti indiretti. Il diritto dei congiunti del dipendente deceduto per cause comuni, di conseguire una pensione indiretta e`, invero, un diritto proprio, e non successorio; ma i suoi presupposti devono essere individuati nel rapporto di lavoro intercorso tra il dipendente deceduto e lo Stato e nella disciplina di esso per quanto attiene al trattamento di quiescenza. Far discendere dalla morte del dipendente in servizio, senza alcun riguardo alla durata di tale servizio, il diritto dei congiunti a conseguire una pensione indiretta significherebbe modificare la natura del diritto al trattamento di quiescenza, trasformando la pensione indiretta (o l'assegno una volta tanto) da adempimento di un obbligo retributivo in una prestazione assicurativa o in una pensione sociale. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 81, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui prevede due diversi limiti minimi di anzianita` di servizio per la concessione della pensione indiretta alla vedova - o ai congiunti - dei dipendenti statali, distinguendo tra i civili e i militari).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, primo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti, sezione III pensioni civili, con le ordinanze indicate in epigrate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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