Corte costituzionale
Sentenza n. 38/1979
Corte cost., sent. 1° giugno 1979, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/1979
- Data di deposito
- 1° giugno 1979
- Data di decisione
- 25 maggio 1979
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:38
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente giunta regione Puglia n. 1223 del 24 marzo 1975
Parametri
Massime
Massima n. 11353
L'art. 45, primo comma, della l. 10 febbraio 1953, n. 62, riferendosi, nell'indicare gli atti regionali da sottoporre alla Commissione di controllo, alle "deliberazioni", riguarda non solo le determinazioni adottate dagli organi collegiali, ma anche quelle adottate dagli organi monocratici. Tra queste rientra l'atto di scioglimento del Consiglio di amministrazione di ente ospedaliero emanato dal Presidente della Regione ai sensi dell'art. 17 della l. 12 febbraio 1968, n. 132. Tale provvedimento costituisce atto di amministrazione attiva in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, e non gia` atto di controllo non suscettivo di controllo di secondo grado. (Spettanza allo Stato del controllo di legittimita` previsto dall'art. 125 Cost. sugli atti amministrativi regionali emanati da organi monocratici e specificamente sugli atti previsti dall'art. 17 della l. 12 febbraio 1968, n. 132; conseguente annullamento del telegramma del Presidente della Regione Puglia in data 24 marzo 1975, con il quale, nel comunicare lo scioglimento, con decreto in pari data, del Consiglio d'amministrazione dell'Ente ospedaliero di Campi Salentina, a norma del citato art. 17, si annunciava che gli atti non venivano inviati alla Commissione di controllo, in quanto ad essa non soggetti). - Cfr. sentt. nn. 14/1960, 40/1961, 128/1963, 178/1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato il controllo di legittimità previsto dall'art. 125 della Costituzione sugli atti amministrativi degli organi monocratici e sugli atti di cui in motivazione previsti dall'art. 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, emanati dalla Regione Puglia, e per conseguenza annulla il telegramma del Presidente della Regione Puglia al Commissario di Governo in data 24 marzo 1975.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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