Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1979

Corte cost., sent. 25 maggio 1979, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
24/1979
Data di deposito
25 maggio 1979
Data di decisione
5 maggio 1979
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:24

Norme oggetto del giudizio

  • art. 205, codice di procedura penale 1930
  • art. 381, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 576, comma 3, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 12139

La misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario applicata dal giudice con la sentenza di non doversi procedere deve essere immediatamente eseguita perche' il legislatore non ritiene conciliabile con il grave pericolo per la comunita', con le necessita' di difesa preventiva e sociale e, nel contempo, di cura del prosciolto, la dilazione dell'applicazione della misura per effetto della proposizione dell'impugnazione: ne' alle dette esigenze puo' soddisfare l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza dato che questa deve cessare proprio in caso di proscioglimento (v. artt. 206 c.p. e 381, comma secondo, c.p.p.). Qualora, invece, la misura di sicurezza sia applicata in conseguenza della sentenza di condanna , la detta misura ha natura complementare rispetto alla pena e percio' va eseguita dopo la espiazione di questa. (Non fondatezza: a) della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 576, comma terzo e 381 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che l'esecuzione della sentenza di proscioglimento che applichi la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, sia sospesa fino a quando la sentenza stessa non sia divenuta irrevocabile; b) della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 576, comma terzo, c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'esecuzione della sentenza di proscioglimento, che applichi una misura di sicurezza, sia sospesa fino a quando la sentenza stessa sia divenuta irrevocabile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 576, comma terzo, 205 e 381, comma secondo, cod. proc. pen., proposta dal giudice istruttore del tribunale di Cassino, con ordinanza 27 ottobre 1976, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 576, comma terzo, cod. proc. pen. proposta dal giudice istruttore del tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza 17 settembre 1977, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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