Corte costituzionale
Sentenza n. 24/1979
Corte cost., sent. 25 maggio 1979, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 24/1979
- Data di deposito
- 25 maggio 1979
- Data di decisione
- 5 maggio 1979
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:24
Norme oggetto del giudizio
- art. 205, codice di procedura penale 1930
- art. 381, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 576, comma 3, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12139
La misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario applicata dal giudice con la sentenza di non doversi procedere deve essere immediatamente eseguita perche' il legislatore non ritiene conciliabile con il grave pericolo per la comunita', con le necessita' di difesa preventiva e sociale e, nel contempo, di cura del prosciolto, la dilazione dell'applicazione della misura per effetto della proposizione dell'impugnazione: ne' alle dette esigenze puo' soddisfare l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza dato che questa deve cessare proprio in caso di proscioglimento (v. artt. 206 c.p. e 381, comma secondo, c.p.p.). Qualora, invece, la misura di sicurezza sia applicata in conseguenza della sentenza di condanna , la detta misura ha natura complementare rispetto alla pena e percio' va eseguita dopo la espiazione di questa. (Non fondatezza: a) della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 576, comma terzo e 381 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che l'esecuzione della sentenza di proscioglimento che applichi la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, sia sospesa fino a quando la sentenza stessa non sia divenuta irrevocabile; b) della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 576, comma terzo, c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'esecuzione della sentenza di proscioglimento, che applichi una misura di sicurezza, sia sospesa fino a quando la sentenza stessa sia divenuta irrevocabile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 576, comma terzo, 205 e 381, comma secondo, cod. proc. pen., proposta dal giudice istruttore del tribunale di Cassino, con ordinanza 27 ottobre 1976, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 576, comma terzo, cod. proc. pen. proposta dal giudice istruttore del tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza 17 settembre 1977, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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