Corte costituzionale
Sentenza n. 14/1979
Corte cost., sent. 10 maggio 1979, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 14/1979
- Data di deposito
- 10 maggio 1979
- Data di decisione
- 4 maggio 1979
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:14
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 1, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
- art. 1901, codice civile
- art. 32, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
- art. 7, comma 2, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 9515
Va confermata - in assenza di argomentazioni nuove - la manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale gia` risolta nel senso della non fondatezza e successivamente dichiarata manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa agli artt. 32, comma primo, L. 24 dicembre 1969 n. 990, e 1901 cod. civ.). - cfr. S.n. 18/1975, O.n. 11/1976.
Massima n. 9516
La sospensione di diritto della copertura assicurativa r.c.a. per mancato pagamento del premio entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza e` coerente con la natura stessa del contratto, e l'incriminabilita` dell'assicurato inadempiente si giustifica - in conformita` ai fini della L. n. 990 del 1969 - in quanto la cessazione della garanzia assicurativa determina una situazione giuridica identica a quella del non assicurato, equivalenti essendo gli effetti che ne derivano per gli eventuali terzi danneggiati. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 7, comma secondo, e 32, L. 24 dicembre 1969 n. 990, sollevata - in riferimento all'art. 41 Cost. - in quanto l'automaticita` degli effetti civili e penali ricollegati al mancato pagamento del premio entro il termine di tolleranza contrasterebbe con le finalita` sociali della medesima legge). - v. S.n. 18/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e dell'art. 1901 codice civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal pretore di Cremona con le ordinanze in epigrafe;
non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, sollevata dal pretore di La Spezia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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