Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1979

Corte cost., sent. 6 dicembre 1979, n. 139

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
139/1979
Data di deposito
6 dicembre 1979
Data di decisione
30 novembre 1979
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Astuti
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:139

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 2, legge n. 1646 del 22 dicembre 1962
  • art. 32, legge n. 160 del 3 giugno 1975
  • art. 81, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 9936

La deroga al requisito della durata del matrimonio da almeno due anni ai fini del conseguimento della pensione di riversibilita` introdotta, in riferimento alle pensioni erogate dall'INPS, dall'art. 32 l. 3 giugno 1975, n. 160 - in virtu` della quale da quel requisito si prescinde "per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della l. 1 dicembre 1970 n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975" - mira a consentire l'accesso alla pensione di riversibilita` nei casi non infrequenti in cui l'instaurazione d'un regolare rapporto di coniugio in eta` avanzata dipendeva dalla preesistente impossibilita` giuridica, dovuta alla indissolubilita` d'un preesistente vincolo matrimoniale. Tale ratio della norma derogatrice ne impone l'estensione alle altre categorie di aventi titolo a pensione di riversibilita`, in base alle leggi concernenti i pensionati assistiti dalle Casse degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro. E' pertanto illegittimo costituzionalmente l'art. 6, comma secondo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, in relazione al disposto dell'art. 32, legge 3 giugno 1975 n. 160).

Massima n. 9937

Dichiarata l'illegittimita` costituzionale della norma (art. 6 l. n. 1646 del 1962) che ai fini delle pensioni di riversibilita`, non prevede anche per i pensionati assistiti dalla Cassa degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro la disposizione di deroga al requisito della durata del matrimonio da almeno due anni introdotta per i pensionati INPS dall'art. 3 l. n. 160 del 1975, la stessa norma derogatrice "nella stessa parte e nei medesimi limiti" va estesa - in via conseguenziale - ai pensionati civili e militari dello Stato, non essendovi elementi idonei a giustificare una diversa disciplina del requisito in questione. Va percio' dichiarata l'illegittimita` costituzionale conseguenziale, ex art. 27 l. n. 87/1953, dell'art. 8, comma terzo del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - cfr. S. n. 3/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, in relazione al disposto dell'art. 32 della legge 22 novembre 1975, n. 168, in quanto non consente la deroga al requisito che il matrimonio contratto dal pensionato sia durato almeno due anni, introdotta dall'art. 32 "per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975";

dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale, nella stessa parte e nei medesimi termini sopra indicati, dell'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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