Corte costituzionale
Sentenza n. 139/1979
Corte cost., sent. 6 dicembre 1979, n. 139
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 139/1979
- Data di deposito
- 6 dicembre 1979
- Data di decisione
- 30 novembre 1979
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:139
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge n. 1646 del 22 dicembre 1962
- art. 32, legge n. 160 del 3 giugno 1975
- art. 81, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 9936
La deroga al requisito della durata del matrimonio da almeno due anni ai fini del conseguimento della pensione di riversibilita` introdotta, in riferimento alle pensioni erogate dall'INPS, dall'art. 32 l. 3 giugno 1975, n. 160 - in virtu` della quale da quel requisito si prescinde "per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della l. 1 dicembre 1970 n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975" - mira a consentire l'accesso alla pensione di riversibilita` nei casi non infrequenti in cui l'instaurazione d'un regolare rapporto di coniugio in eta` avanzata dipendeva dalla preesistente impossibilita` giuridica, dovuta alla indissolubilita` d'un preesistente vincolo matrimoniale. Tale ratio della norma derogatrice ne impone l'estensione alle altre categorie di aventi titolo a pensione di riversibilita`, in base alle leggi concernenti i pensionati assistiti dalle Casse degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro. E' pertanto illegittimo costituzionalmente l'art. 6, comma secondo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, in relazione al disposto dell'art. 32, legge 3 giugno 1975 n. 160).
Massima n. 9937
Dichiarata l'illegittimita` costituzionale della norma (art. 6 l. n. 1646 del 1962) che ai fini delle pensioni di riversibilita`, non prevede anche per i pensionati assistiti dalla Cassa degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro la disposizione di deroga al requisito della durata del matrimonio da almeno due anni introdotta per i pensionati INPS dall'art. 3 l. n. 160 del 1975, la stessa norma derogatrice "nella stessa parte e nei medesimi limiti" va estesa - in via conseguenziale - ai pensionati civili e militari dello Stato, non essendovi elementi idonei a giustificare una diversa disciplina del requisito in questione. Va percio' dichiarata l'illegittimita` costituzionale conseguenziale, ex art. 27 l. n. 87/1953, dell'art. 8, comma terzo del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - cfr. S. n. 3/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, in relazione al disposto dell'art. 32 della legge 22 novembre 1975, n. 168, in quanto non consente la deroga al requisito che il matrimonio contratto dal pensionato sia durato almeno due anni, introdotta dall'art. 32 "per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975";
dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale, nella stessa parte e nei medesimi termini sopra indicati, dell'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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