Corte costituzionale

Sentenza n. 138/1979

Corte cost., sent. 6 dicembre 1979, n. 138

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
138/1979
Data di deposito
6 dicembre 1979
Data di decisione
30 novembre 1979
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:138

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, legge n. 152 del 8 marzo 1968
  • legge n. 746 del 15 ottobre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 9431

Non puo` contrastare con il principio di uguaglianza un trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo: cio` anche in tema di trattamento di quiescenza, essendo le situazioni dei collocati a riposo legittimamente differenziate in relazione alla data di cessazione dal servizio. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto dell'art. 17 della L. 8 marzo 1968, n. 152, ("Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali") e dell'articolo unico della L. 15 ottobre 1969, n. 746 ("Interpretazione autentica dell'articolo 17, secondo comma, della L. 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali"), relativi alla disciplina transitoria dei trattamenti supplementari di fine servizio dei dipendenti degli enti locali, riconosciuti per il solo personale in servizio alla data dell'1 marzo 1966 e non anche per quello gia` collocato a riposo a tale data).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152 ("Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali") e dell'articolo unico della legge 15 ottobre 1969, n. 746 ("Interpretazione autentica dell'articolo 17, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali")' sollevata dal TAR dell'Umbria con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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