Corte costituzionale
Sentenza n. 138/1979
Corte cost., sent. 6 dicembre 1979, n. 138
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 138/1979
- Data di deposito
- 6 dicembre 1979
- Data di decisione
- 30 novembre 1979
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:138
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge n. 152 del 8 marzo 1968
- legge n. 746 del 15 ottobre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 9431
Non puo` contrastare con il principio di uguaglianza un trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo: cio` anche in tema di trattamento di quiescenza, essendo le situazioni dei collocati a riposo legittimamente differenziate in relazione alla data di cessazione dal servizio. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto dell'art. 17 della L. 8 marzo 1968, n. 152, ("Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali") e dell'articolo unico della L. 15 ottobre 1969, n. 746 ("Interpretazione autentica dell'articolo 17, secondo comma, della L. 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali"), relativi alla disciplina transitoria dei trattamenti supplementari di fine servizio dei dipendenti degli enti locali, riconosciuti per il solo personale in servizio alla data dell'1 marzo 1966 e non anche per quello gia` collocato a riposo a tale data).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152 ("Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali") e dell'articolo unico della legge 15 ottobre 1969, n. 746 ("Interpretazione autentica dell'articolo 17, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali")' sollevata dal TAR dell'Umbria con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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