Corte costituzionale

Sentenza n. 12/1979

Corte cost., sent. 10 maggio 1979, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
12/1979
Data di deposito
10 maggio 1979
Data di decisione
4 maggio 1979
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:12

Norme oggetto del giudizio

  • art. 88, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 12127

Poiche' la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione non puo' produrre effetti pregiudizievoli nel processo civile o amministrativo, il fatto che, in caso di menomazione psichica determinata da infermita' fisica dell'imputato, non sia prevista la sospensione del procedimento e che, quindi, possa, in ipotesi, a causa dell'impossibilita' dell'imputato a comparire, maturarsi la prescrizione del reato, non lede il diritto di difesa sotto il profilo dell'autodifesa. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 88 c.p.p., nella parte in cui non prevede la sospensione obbligatoria del processo nel caso in cui l'imputato versi in stato di infermita' fisica da renderlo mentalmente incapace di attuare una qualsiasi forma di autodifesa). - S. 205/71; 184/74; 213/74.

Massima n. 12128

Se l'imputato versi in uno stato di infermita' fisica tale da renderlo mentalmente incapace di attuare una qualsiasi forma di autodifesa, il diritto di difesa risulta egualmente garantito oltre che dall'ausilio tecnico del difensore, dal diritto dell'imputato di ottenere il rinvio o la sospensione del dibattimento, finche' non guarisca. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 88 c.p.p., nella parte in cui non prevede la sospensione obbligatoria del procedimento penale ove l'imputato versi in uno stato di infermita' fisica tale da renderlo mentalmente incapace di attuare qualsiasi forma di autodifesa pur non realizzandosi l'ipotesi di sopravvenuta totale incapacita' di intendere e di volere). - Cfr. S. n. 205/1971; 184/1974; 213/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 c.p.p., sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Rovereto con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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