Corte costituzionale
Sentenza n. 12/1979
Corte cost., sent. 10 maggio 1979, n. 12
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 12/1979
- Data di deposito
- 10 maggio 1979
- Data di decisione
- 4 maggio 1979
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:12
Norme oggetto del giudizio
- art. 88, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12127
Poiche' la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione non puo' produrre effetti pregiudizievoli nel processo civile o amministrativo, il fatto che, in caso di menomazione psichica determinata da infermita' fisica dell'imputato, non sia prevista la sospensione del procedimento e che, quindi, possa, in ipotesi, a causa dell'impossibilita' dell'imputato a comparire, maturarsi la prescrizione del reato, non lede il diritto di difesa sotto il profilo dell'autodifesa. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 88 c.p.p., nella parte in cui non prevede la sospensione obbligatoria del processo nel caso in cui l'imputato versi in stato di infermita' fisica da renderlo mentalmente incapace di attuare una qualsiasi forma di autodifesa). - S. 205/71; 184/74; 213/74.
Massima n. 12128
Se l'imputato versi in uno stato di infermita' fisica tale da renderlo mentalmente incapace di attuare una qualsiasi forma di autodifesa, il diritto di difesa risulta egualmente garantito oltre che dall'ausilio tecnico del difensore, dal diritto dell'imputato di ottenere il rinvio o la sospensione del dibattimento, finche' non guarisca. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 88 c.p.p., nella parte in cui non prevede la sospensione obbligatoria del procedimento penale ove l'imputato versi in uno stato di infermita' fisica tale da renderlo mentalmente incapace di attuare qualsiasi forma di autodifesa pur non realizzandosi l'ipotesi di sopravvenuta totale incapacita' di intendere e di volere). - Cfr. S. n. 205/1971; 184/1974; 213/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 c.p.p., sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Rovereto con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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