Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1979

Corte cost., sent. 10 ottobre 1979, n. 117

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
117/1979
Data di deposito
10 ottobre 1979
Data di decisione
2 ottobre 1979
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:117

Norme oggetto del giudizio

  • art. 251, comma 2, codice di procedura civile
  • art. 329, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 449, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 142, comma 1, codice di procedura penale 1930
  • art. 316, comma 2, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 11401

La tutela della c.d. liberta` di coscienza dei non credenti rientra nella piu` ampia liberta` in materia religiosa assicurata dall'art. 19 Cost. e dall'art. 21 Cost. (liberta` di opinione religiosa del non credente intesa quale manifestazione del pensiero) anche in senso negativo, escludendo il nostro ordinamento costituzionale ogni differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede religiosa sia dell'ateismo - L'ammonizione e la formula del giuramento dei testimoni di cui all'art. 251, comma secondo, c.p.c., nella parte in cui fanno riferimento rispettivamente all'importanza religiosa del giuramento e alla responsabilita` assunta davanti a Dio, violano, rispetto ai non credenti la suddetta liberta` di coscienza - Conseguentemente e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 19 Cost. - l'art. 251, comma secondo, c.p.c. nella parte in cui dopo le parole "il giudice istruttore ammonisce il testimone sull'importanza religiosa..." e dopo le parole "consapevole della responsabilita` che con il giuramento assumete davanti a Dio..." non e` contenuto l'inciso "se credente". - Cfr. sent. n. 58 del 1960, ord. n. 15 del 1961. - V. sent. n. 85 del 1963, sent. n. 12 del 1972.

Massima n. 11402

A norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 alla declaratoria di illegittimita` costituzionale dell'art. 251, comma secondo, c.p.c. consegue identica declaratoria per la stessa parte e nei medesimi termini dell'art. 329, comma primo, c.p.p.. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 329, comma primo, c.p.p. nella parte in cui dopo le parole "consapevole della responsabilita` che col giuramento assumete davanti a Dio..." non contiene l'inciso "se credente". - Cfr. sent. n. 58 del 1960, ord. n. 15 del 1961. - V. sent. n. 85 del 1963, sent. n. 12 del 1972.

Massima n. 11403

A norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 alla declaratoria di illegittimita` costituzionale dell'art. 251, comma secondo, c.p.c. consegue identica declaratoria, per la stessa parte e nei medesimi termini, dell'art. 449, comma secondo, c.p.p.. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 19 Cost. - l'art. 449, comma secondo, c.p.p. nella parte in cui dopo le parole "consapevole della responsabilita` che col giuramento assumete davanti a Dio..." non contiene l'inciso "se credente". - Cfr. sent. n. 58 del 1960, ord. n. 15 del 1961. - V. sent. n. 85 del 1963, sent. n. 12 del 1972.

Massima n. 11404

A norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 alla declaratoria di illegittimita` costituzionale dell'art. 251 comma secondo c.p.c. conseguono non solo le declaratorie di illegittimita` conseguenziale degli artt. 316, comma secondo, 329, comma primo e 449, comma secondo, c.p.p., ma anche la declaratoria di illegittimita` costituzionale dell'art. 142, primo comma, c.p.p. nella parte in cui dopo le parole "del vincolo religioso che con esso contrae davanti a Dio" non contiene l'inciso "se credente". - Cfr. sent. n. 58 del 1960, ord. n. 15 del 1961. - V. sent. n. 85 del 1963, sent. n. 12 del 1972.

Massima n. 13995

A norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 alla declaratoria di illegittimita` costituzionale dell'art. 251, comma secondo, c.p.c. consegue identica declaratoria per la stessa parte e nei medesimi termini dell'art. 316, comma secondo, c.p.p.. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 316, comma secondo, c.p.p. nella parte in cui dopo le parole "Consapevole della responsabilita` che con il giuramento assumete davanti a Dio..." non contiene l'inciso "se credente". - Cfr. sent. n. 58 del 1960, ord. n. 15 del 1961. - V. sent. n. 85 del 1963, sent. n. 12 del 1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, dopo le parole "il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa..." e dopo le parole "consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio..." non è contenuto l'inciso "se credente";

b) dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale, nella stessa parte e nei medesimi termini di cui alla lett. a) di questo dispositivo, degli artt. 316, secondo comma, 329, primo comma, e 449, secondo comma, del codice di procedura penale;

c) dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 142, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, dopo le parole "del vincolo religioso che con esso contrae dinanzi a Dio..." non è contenuto l'inciso "se credente".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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