Corte costituzionale
Sentenza n. 116/1979
Corte cost., sent. 6 agosto 1979, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 116/1979
- Data di deposito
- 6 agosto 1979
- Data di decisione
- 25 luglio 1979
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:116
Norme oggetto del giudizio
- art. 108, comma 1, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12144
L'art. 108, comma primo, c.p.p., nella parte in cui non consente, durante la fase degli atti preliminari al giudizio, nei procedimenti che siano stati condotti con istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si richieda l'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale ai sensi dell'art. 24 legge 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), e' costituzionalmente illegittimo. Infatti, con sentenza n. 14 del 1976 detta norma e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nel corso dell'istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile nei cui confronti si richieda tale provvisionale. Le stesse ragioni allora svolte operano anche rispetto agli atti preliminari al giudizio, dato che non appare giustificata da alcuna plausibile ragione la impossibilita' di citazione del responsabile in tale fase processuale restando privo di tutela il diritto del danneggiato. - S. n. 14/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente, durante la fase degli atti preliminari al giudizio nei procedimenti che siano stati condotti con istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si richieda l'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo deila Consulta, il 25 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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