Corte costituzionale

Sentenza n. 116/1979

Corte cost., sent. 6 agosto 1979, n. 116

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
116/1979
Data di deposito
6 agosto 1979
Data di decisione
25 luglio 1979
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:116

Norme oggetto del giudizio

  • art. 108, comma 1, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 12144

L'art. 108, comma primo, c.p.p., nella parte in cui non consente, durante la fase degli atti preliminari al giudizio, nei procedimenti che siano stati condotti con istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si richieda l'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale ai sensi dell'art. 24 legge 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), e' costituzionalmente illegittimo. Infatti, con sentenza n. 14 del 1976 detta norma e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nel corso dell'istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile nei cui confronti si richieda tale provvisionale. Le stesse ragioni allora svolte operano anche rispetto agli atti preliminari al giudizio, dato che non appare giustificata da alcuna plausibile ragione la impossibilita' di citazione del responsabile in tale fase processuale restando privo di tutela il diritto del danneggiato. - S. n. 14/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente, durante la fase degli atti preliminari al giudizio nei procedimenti che siano stati condotti con istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si richieda l'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo deila Consulta, il 25 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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