Corte costituzionale
Ordinanza n. 123/1979
Corte cost., ord. 10 ottobre 1979, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 123/1979
- Data di deposito
- 10 ottobre 1979
- Data di decisione
- 2 ottobre 1979
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:123
Norme oggetto del giudizio
- decreto ministeriale del 18 gennaio 1977
Parametri
- art. 95, Costituzione
- art. 22, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 17, regio decreto n. 642 del 17 agosto 1907
Massime
Massima n. 13998
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Ministro per la Marina mercantile in proprio e per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri avverso ordinanza di un pretore che aveva vietato la pesca e la commercializzazione di una determinata specie di pesce (novellame) su tutto il territorio nazionale e disposto il sequestro del prodotto eventualmente rinvenuto sul mercato in contrasto con un decreto ministeriale con cui detto Ministro aveva autorizzato la pesca della specie di pesce in questione (la Corte, dopo avere ritenuta la legittimazione passiva del pretore,ha affermato che la legittimazione attiva a sollevare il conflitto non spetta al Ministro per la Marina mercantile bensi' al Presidente del Consiglio dei ministri, giacche' quello esecutivo non e' un potere diffuso ma si risolve nell'intero Governo, ai fini della proposizione dei ricorsi per conflitto di attribuzione, in nome dell'unita' di indirizzo politico ed amministrativo proclamata dall'art. 95, primo comma, Cost.; nella specie comunque la Corte, pur avendo verificata la mancanza di una formale deliberazione del Consiglio dei ministri ha ritenuto sanabile il vizio, e quindi ammissibile il conflitto, in applicazione dell'art. 17 cpv del rd 17 agosto 1907 n. 642, richiamato dall'art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953, attraverso una conforme delibera del Consiglio dei ministri e la rituale notificazione del ricorso al pretore).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilità e circa il merito del ricorso;
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la marina mercantile, nei confronti del pretore di Genova, con l'atto indicato in epigrafe.
Dispone:
a) che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;
b) che a cura del ricorrente, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri da depositare in Cancelleria entro sessanta giorni dalla data della comunicazione predetta, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al pretore di Genova, entro novanta giorni dalla comunicazione stessa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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