Corte costituzionale
Ordinanza n. 122/1979
Corte cost., ord. 10 ottobre 1979, n. 122
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 122/1979
- Data di deposito
- 10 ottobre 1979
- Data di decisione
- 2 ottobre 1979
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:122
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 14463
E' inammissibile per manifesta irrilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 250, ultimo comma, cod. civ. nella parte in cui non consente al genitore che non ha superato il sedicesimo anno di eta' di riconoscere i figli naturali, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., in quanto nella fattispecie in esame non e' dato riscontrare neppure un caso di applicabilita' sia pure indiretta della norma impugnata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la inammissibilità per manifesta irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 250, ultimo comma, del codice civile, sollevata dal Tribunale dei minorenni di Venezia - in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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