Corte costituzionale
Ordinanza n. 110/1979
Corte cost., ord. 1° agosto 1979, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 110/1979
- Data di deposito
- 1° agosto 1979
- Data di decisione
- 12 luglio 1979
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:110
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 4, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939
- art. 31, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 10, legge n. 799 del 2 agosto 1967
- art. 32, comma 2, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939
- art. 32, comma 1, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939
- art. 32, comma 6, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939
- art. 32, comma 5, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939
Parametri
Massime
Massima n. 14462
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto, r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), cosi' come modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto i giudici remittenti, nel valutare la rilevanza delle proposte questioni, non hanno tenuto alcun conto della nuova disciplina delle sanzioni per la violazione delle leggi sulla caccia, dettata dal'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 698, entrata in vigore prima dell'emissione delle ordinanze di remissione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (così come modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799), sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Piazza Armerina, di Pontedera, di Portomaggiore e di La Spezia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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