Corte costituzionale
Sentenza n. 8/1978
Corte cost., sent. 2 febbraio 1978, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 8/1978
- Data di deposito
- 2 febbraio 1978
- Data di decisione
- 1° febbraio 1978
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1978:8
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 15, lett.e, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 9743
Gli artt. 2, comma primo, e 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, che applicano l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili anche ai casi di costituzione o di trasferimento di diritti reali di godimento su immobili, e in particolare di usufrutto, non contrastano con l'art. 6 n. 1 della legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825, e quindi con l'art. 76 Cost.: infatti il legislatore del 1971, parlando di alienazioni a titolo oneroso o a titolo gratuito ha inteso generalmente gravare gli incrementi di valore degli immobili in occasione dei loro trasferimenti, lasciando al legislatore delegato l'analitica determinazione delle diverse ipotesi.
Massima n. 9744
L'art. 15 lett. e del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 che, per l'imposta comunale sull'incremento di valore sugli immobili, stabilisce un'aliquota dal venti al venticinque per cento per il penultimo scaglione di incremento (da oltre il centocinquanta fino al duecento per cento del valore iniziale dell'immobile), non contrasta con l'art. 6 n. 6 della legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825, e quindi con l'art. 76 Cost.: infatti il legislatore del 1971, ponendo l'aliquota del venticinque per cento come limite minimo dell'ultimo, ossia piu` alto, scaglione, ha posto la medesima come limite massimo del penultimo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, 7, e 15, lett. e, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, modificati dall'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, sollevate dalla Commissione tributaria di 2 grado di Trento, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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