Corte costituzionale
Sentenza n. 68/1978
Corte cost., sent. 17 maggio 1978, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 68/1978
- Data di deposito
- 17 maggio 1978
- Data di decisione
- 16 maggio 1978
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1978:68
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, legge n. 352 del 25 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 14430
In base all'art. 70 Cost. la funzione legislativa ordinaria e' potenzialmente inesauribile potendo essere esercitata per un numero indefinito di volte senza limiti di tempo, in tutte le materie di sua competenza che il legislatore ritenga opportuno disciplinare nuovamente; di conseguenza l'esercizio di tale funzione non puo' essere, quando sia in atto un procedimento referendario, bloccato per il suo intero corso assumendosi che, finche' esso non si concluda, gli oggetti delle richieste referendarie sarebbero nella esclusiva disponibilita' del corpo elettorale. Pertanto, rientra nella competenza del Parlamento disciplinare, sia in senso meramente abrogativo che in senso modificativo, la materia oggetto di richiesta referendaria.
Massima n. 14431
Gli effetti abrogativi di una legge sopravvenuta in quanto incidenti nell'oggetto del quesito referendario non possono non ripercuotersi sulla corrispondente richiesta. Pertanto, non e' dato proporre al Corpo elettorale l'abrogazione di leggi formali o di atti equiparati o di singoli disposti legislativi che gia' siano stati abrogati in quanto se cosi' fosse il voto popolare verrebbe privato di entrambi i suoi tipici effetti, abrogativo o preclusivo alternativamente previsti dagli artt. 37 e 38 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
Massima n. 14432
Come la Corte ha gia' avuto modo di affermare, il tema del quesito sottoposto agli elettori non e' tanto formato dalla serie di singole disposizioni da abrogare, quanto dal comune principio che da esse si ricava. Di conseguenza, solo ove l'intenzione del legislatore, obiettivatasi nelle disposizioni legislative sopraggiunte, si dimostra fondamentalmente diversa, nel senso che i principi ispiratori sono mutati rispetto alla precedente disciplina della materia, potra' essere ritenuto legittimo il blocco delle operazioni referendarie. Se invece l'intenzione del legislatore rimane fondamentalmente identica nel senso che la nuova disciplina, contestuale alla abrogazione della precedente, non modifica ne' i principi ispiratori della precedente, ne' i contenuti dei singoli precetti, la richiesta referendaria non puo' essere bloccata perche' diversamente la sovranita' popolare (da essa attivata) verrebbe ridotta a mera apparenza. Di conseguenza, poiche' l'unica soluzione possibile in tale ipotesi - la consultazione popolare non potendo piu' avere formalmente ad oggetto (ved. massima precedente) le disposizioni abrogate - e' che il referendum si trasferisca dalla legislazione precedente alla successiva, l'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nella parte in cui non prevede che cio' avvenga, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 75 Cost., all'Ufficio centrale per il referendum spettando quindi di valutare, nei singoli casi, sentiti i promotori della richiesta, se, in seguito alla legge di abrogazione, sussistono le condizioni di tale trasferimento, e alla Corte costituzionale, inoltre, spettando di verificare se, quanto ai nuovi atti o disposti legislativi cosi' assoggettati a referendum, sussistano eventuali ragioni di inammissibilita'. - S. n. 16/1978.
Massima n. 14433
E' prevedibile che dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nella parte in cui (vedi massima precedente) lascia insoddisfatta l'esigenza di non frustrare il ricorso al referendum, potranno nascere inconvenienti pratici e difficolta' applicative; tuttavia i poteri di cui la Corte dispone non le consentono altro che di accertare e sanzionare le violazioni dei precetti costituzionali, mentre le modificazioni ulteriori del procedimento per il referendum abrogativo - di cui le recenti esperienze dimostrano l'opportunita' - competono al Parlamento cui va rivolta una raccomandazione in tal senso. - S. n. 16/1978.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1978.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze