Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1978

Corte cost., sent. 17 maggio 1978, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
68/1978
Data di deposito
17 maggio 1978
Data di decisione
16 maggio 1978
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1978:68

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39, legge n. 352 del 25 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 14430

In base all'art. 70 Cost. la funzione legislativa ordinaria e' potenzialmente inesauribile potendo essere esercitata per un numero indefinito di volte senza limiti di tempo, in tutte le materie di sua competenza che il legislatore ritenga opportuno disciplinare nuovamente; di conseguenza l'esercizio di tale funzione non puo' essere, quando sia in atto un procedimento referendario, bloccato per il suo intero corso assumendosi che, finche' esso non si concluda, gli oggetti delle richieste referendarie sarebbero nella esclusiva disponibilita' del corpo elettorale. Pertanto, rientra nella competenza del Parlamento disciplinare, sia in senso meramente abrogativo che in senso modificativo, la materia oggetto di richiesta referendaria.

Massima n. 14431

Gli effetti abrogativi di una legge sopravvenuta in quanto incidenti nell'oggetto del quesito referendario non possono non ripercuotersi sulla corrispondente richiesta. Pertanto, non e' dato proporre al Corpo elettorale l'abrogazione di leggi formali o di atti equiparati o di singoli disposti legislativi che gia' siano stati abrogati in quanto se cosi' fosse il voto popolare verrebbe privato di entrambi i suoi tipici effetti, abrogativo o preclusivo alternativamente previsti dagli artt. 37 e 38 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Massima n. 14432

Come la Corte ha gia' avuto modo di affermare, il tema del quesito sottoposto agli elettori non e' tanto formato dalla serie di singole disposizioni da abrogare, quanto dal comune principio che da esse si ricava. Di conseguenza, solo ove l'intenzione del legislatore, obiettivatasi nelle disposizioni legislative sopraggiunte, si dimostra fondamentalmente diversa, nel senso che i principi ispiratori sono mutati rispetto alla precedente disciplina della materia, potra' essere ritenuto legittimo il blocco delle operazioni referendarie. Se invece l'intenzione del legislatore rimane fondamentalmente identica nel senso che la nuova disciplina, contestuale alla abrogazione della precedente, non modifica ne' i principi ispiratori della precedente, ne' i contenuti dei singoli precetti, la richiesta referendaria non puo' essere bloccata perche' diversamente la sovranita' popolare (da essa attivata) verrebbe ridotta a mera apparenza. Di conseguenza, poiche' l'unica soluzione possibile in tale ipotesi - la consultazione popolare non potendo piu' avere formalmente ad oggetto (ved. massima precedente) le disposizioni abrogate - e' che il referendum si trasferisca dalla legislazione precedente alla successiva, l'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nella parte in cui non prevede che cio' avvenga, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 75 Cost., all'Ufficio centrale per il referendum spettando quindi di valutare, nei singoli casi, sentiti i promotori della richiesta, se, in seguito alla legge di abrogazione, sussistono le condizioni di tale trasferimento, e alla Corte costituzionale, inoltre, spettando di verificare se, quanto ai nuovi atti o disposti legislativi cosi' assoggettati a referendum, sussistano eventuali ragioni di inammissibilita'. - S. n. 16/1978.

Massima n. 14433

E' prevedibile che dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nella parte in cui (vedi massima precedente) lascia insoddisfatta l'esigenza di non frustrare il ricorso al referendum, potranno nascere inconvenienti pratici e difficolta' applicative; tuttavia i poteri di cui la Corte dispone non le consentono altro che di accertare e sanzionare le violazioni dei precetti costituzionali, mentre le modificazioni ulteriori del procedimento per il referendum abrogativo - di cui le recenti esperienze dimostrano l'opportunita' - competono al Parlamento cui va rivolta una raccomandazione in tal senso. - S. n. 16/1978.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1978.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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