Corte costituzionale
Sentenza n. 6/1978
Corte cost., sent. 16 gennaio 1978, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 6/1978
- Data di deposito
- 16 gennaio 1978
- Data di decisione
- 10 gennaio 1978
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1978:6
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
- art. 20, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
Parametri
Massime
Massima n. 9734
L'art. 8 l. 7 gennaio 1929 n. 4 - secondo cui per ogni violazione della stessa disposizione di una legge finanziaria si applica la relativa sanzione e nondimeno nel caso di piu` violazioni commesse, anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione puo` essere applicata una sola volta - non esclude l'applicazione delle disposizioni comuni sul reato continuato con esso non incompatibili ed in particolare l'applicabilita` del cumulo giuridico delle pene nel caso di continuazione tra reati eterogenei, stabilita dall'art. 81 cod. pen. modificato dalla l. 7 giugno 1974 n. 220. Esso pertanto non contrasta col principio di eguaglianza.
Massima n. 9735
L'art. 20 l. 7 gennaio 1929 n. 4, che stabilisce l'applicazione delle disposizioni penali delle leggi finanziarie ai fatti commessi quando esse erano in vigore, ancorche` successivamente abrogate o modificate, cosi` disponendone l'ultrattivita`, tende a meglio garantire il puntuale assolvimento degli obblighi tributari, rivestenti una particolare rilevanza costituzionale, e percio` non contrasta ne` col principio d'eguaglianza (in riferimento al principio del favor rei di cui all'art. 2 cod. pen.) ne` con l'art. 25 Cost., che stabilisce solo l'irretroattivita` delle leggi penali. Esso tuttavia non impedisce l'applicazione di leggi penali di favore sopravvenute (nella specie del giudizio a quo: l'art. 69 cod. pen., in materia di circostanze, e l'art. 81 cod. pen., in materia di reato continuato, entrambi modificati dalla l. 7 giugno 1974 n. 220) non incompatibili con le leggi finanziarie sopravviventi. - cfr. S.n. 164/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione agli artt. 2, 69 e 81 del codice penale, per contrasto con l'art. 3 Cost. sollevata dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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