Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1978

Corte cost., sent. 16 gennaio 1978, n. 6

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
6/1978
Data di deposito
16 gennaio 1978
Data di decisione
10 gennaio 1978
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1978:6

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
  • art. 20, legge n. 4 del 7 gennaio 1929

Parametri

Massime

Massima n. 9734

L'art. 8 l. 7 gennaio 1929 n. 4 - secondo cui per ogni violazione della stessa disposizione di una legge finanziaria si applica la relativa sanzione e nondimeno nel caso di piu` violazioni commesse, anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione puo` essere applicata una sola volta - non esclude l'applicazione delle disposizioni comuni sul reato continuato con esso non incompatibili ed in particolare l'applicabilita` del cumulo giuridico delle pene nel caso di continuazione tra reati eterogenei, stabilita dall'art. 81 cod. pen. modificato dalla l. 7 giugno 1974 n. 220. Esso pertanto non contrasta col principio di eguaglianza.

Massima n. 9735

L'art. 20 l. 7 gennaio 1929 n. 4, che stabilisce l'applicazione delle disposizioni penali delle leggi finanziarie ai fatti commessi quando esse erano in vigore, ancorche` successivamente abrogate o modificate, cosi` disponendone l'ultrattivita`, tende a meglio garantire il puntuale assolvimento degli obblighi tributari, rivestenti una particolare rilevanza costituzionale, e percio` non contrasta ne` col principio d'eguaglianza (in riferimento al principio del favor rei di cui all'art. 2 cod. pen.) ne` con l'art. 25 Cost., che stabilisce solo l'irretroattivita` delle leggi penali. Esso tuttavia non impedisce l'applicazione di leggi penali di favore sopravvenute (nella specie del giudizio a quo: l'art. 69 cod. pen., in materia di circostanze, e l'art. 81 cod. pen., in materia di reato continuato, entrambi modificati dalla l. 7 giugno 1974 n. 220) non incompatibili con le leggi finanziarie sopravviventi. - cfr. S.n. 164/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione agli artt. 2, 69 e 81 del codice penale, per contrasto con l'art. 3 Cost. sollevata dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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