Corte costituzionale
Sentenza n. 26/1978
Corte cost., sent. 12 aprile 1978, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/1978
- Data di deposito
- 12 aprile 1978
- Data di decisione
- 5 aprile 1978
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1978:26
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, comma 1, legge n. 110 del 18 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 9476
Non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 36, primo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, nella parte in cui prevede la non punibilita` per chi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, e comunque prima dell'accertamento del reato, ottemperi all'obbligo di denuncia delle armi comuni da sparo detenute, sotto il profilo della irrazionale disparita` di trattamento tra chi ha potuto avvalersi dell'intero periodo di tempo concesso dalla legge per la denuncia delle armi e pertanto non e` punibile e chi, invece, sia stato trovato in possesso di armi sia pure nel corso del detto periodo. Struttura e limiti della causa di non punibilita`, cosi` come configurati nella norma impugnata, rispondono invero ad una ragionevole funzione di politica criminale, integrando la prospettiva di possibili adempimenti tardivi entro il quadro generale segnato dalla persistente illiceita` della detenzione di armi non denunciate, con le conseguenze che ne derivano in punto di scoperta e repressione dei reati. La detenzione di armi e`, infatti, un reato a carattere permanente, la cui natura non viene modificata dall'esistenza di una norma che concede, a determinate condizioni, una sanatoria. La concessione di un termine ha voluto essere di stimolo perche`, nell'ambito di quello, la denunzia delle armi sia fatta all'autorita`, e in tal caso colui che pure aveva violato la legge va esente da pena, ma e` evidente che l'accertamento del reato di detenzione di armi non puo` essere paralizzato fino alla scadenza del detto termine. La previsione di non punibilita` vuole cioe` premiare il ravvedimento attivo di chi presenti la denuncia, ma cio` non puo` determinare la non punibilita` anche di chi sia trovato in possesso di armi non denunciate pur se vi sia ancora tempo per la denuncia. Del resto, risulterebbe sommariamente pregiudizievole per il consorzio civile e irridente per la giustizia il fatto di chi potesse continuare a detenere armi solo perche` e` in attesa della scadenza del termine fissato per la denuncia. Ne` la lesione del principio di uguaglianza puo` derivare dalla circostanza che la responsabilita` penale viene fatta dipendere da un evento (collocazione temporale dell'accertamento del reato) non riferibile ai soggetti interessati e del tutto estraneo e casuale. E cio` sia per la razionalita` della disciplina dettata sia perche` l'incidenza di "casuali" vicende o successioni temporali e` alla base delle stesse cause estintive del reato o della punibilita` di piu` generale applicazione (amnistia e prescrizione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, primo comma (così come specificato nelle ordinanze di rimessione), della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dai tribunali di Parma e Roma, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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