Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1978

Corte cost., sent. 20 marzo 1978, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
25/1978
Data di deposito
20 marzo 1978
Data di decisione
9 marzo 1978
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Arnaldo Maccarone
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1978:25

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 391 del 14 agosto 1974

Parametri

Massime

Massima n. 9436

Non ha fondamento razionale l'immissione nei ruoli degl'istituti d'istruzione secondaria superiore ed artistica degl'insegnanti che abbiano conseguito la nomina nel ruolo della scuola media prima dell'1 ottobre 1973 e prestato servizio nelle scuole medie superiori nell'anno scolastico 1973-74 e la contemporanea esclusione degl'insegnanti che, pur prestando tale servizio, siano stati immessi in ruolo con decorrenza 1 ottobre 1973. Pertanto l'art. unico della L. 14 agosto 1974 n. 391 e` costituzionalmente illegittimo, perche` in contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non comprende tra gli aventi diritto alla immissione nel ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica gli insegnanti che, in possesso degli altri requisiti richiesti, abbiano ottenuto, con effetto dall'1 ottobre 1973, la immissione nel ruolo della scuola media inferiore, continuando, nell'anno 1973/1974, nel servizio presso istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, in base a provvedimento amministrativo adottato nel corso dell'anno scolastico anzidetto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391, nella parte in cui non comprende tra gli aventi diritto alla immissione nel ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica gli insegnanti che, in possesso degli altri requisiti richiesti, abbiano ottenuto, con effetto dal 1 ottobre 1973, la immissione nel ruolo della scuola media inferiore, continuando, nell'anno 1973/1974, nel servizio presso istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, in base a provvedimento amministrativo adottato nel corso dell'anno scolastico anzidetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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