Corte costituzionale
Sentenza n. 10/1978
Corte cost., sent. 2 febbraio 1978, n. 10
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 10/1978
- Data di deposito
- 2 febbraio 1978
- Data di decisione
- 1° febbraio 1978
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1978:10
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 11465
La notificazione degli atti processuali e' uno strumento necessario per instaurare il contraddittorio e questa esigenza fondamentale non puo' ritenersi soddisfatta nel caso in cui, pur essendo possibile adottare una forma di notificazione tale da portare il contenuto dell'atto nella effettiva sfera di conoscibilita' del destinatario, si faccia ricorso ad un'altra forma di notifica dalla quale derivi una semplice presunzione legale di conoscenza. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 143 u.c. cod.proc.civ. nella parte in cui non prevede, per l'operativita' della notifica nei confronti di destinatari non aventi residenza ne' dimora, ne' domicilio in Italia, il preventivo accertamento dell'impossibilita' di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. - cfr. s.n. 57/1965; 170/1976; 14/1977; 15/1977.
Massima n. 14074
L'art. 4, terzo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, correttamente interpretato non conferisce al giudice adito per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio un potere illimitato nel fissare la data della comparizione dei coniugi davanti a se` e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ma lo vincolano all'osservanza del contraddittorio, precludendogli - a pena di nullita` - la fissazione di un termine che rende impossibile, o anche estremamente difficile l'effettiva partecipazione di una delle parti al giudizio. E' pertanto infondata la questione di illegittimita` costituzionale della norma citata in riferimento all'art. 24, secondo comma Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, ultimo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede, per quanto attiene alla operatività della notifica nei confronti del destinatario dell'atto da notificare, nei casi previsti dal precedente art. 142, che la sua applicazione sia subordinata alla accertata impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari;
b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) sollevata, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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