Corte costituzionale
Ordinanza n. 67/1978
Corte cost., ord. 10 maggio 1978, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 67/1978
- Data di deposito
- 10 maggio 1978
- Data di decisione
- 27 aprile 1978
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1978:67
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 14429
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legititmita' costituzionale degli artt. 3, 6, 11, 14 e 15 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in quanto - in asserito contrasto con l'art. 53, comma primo, Cost. - non consentirebbero, nella determinazione dell'incremento di valore imponibile, adeguato apprezzamento dell'incidenza della svalutazione monetaria, sottoponendo cosi' all'imposizione plusvalenze nominali e non reali; stabilirebbero aliquote progressive per scaglioni di incremento imponibile, prescindendo da ogni riferimento di carattere temporale, determinando nell'applicazione dell'imposta un onere fiscale piu' elevato per i trasferimenti immobiliari che si verificano a maggior distanza di tempo dall'acquisto, con disparita' di trattamento tra i contribuenti. La sopravvenuta legge 16 dicembre 1977, n. 904, ha statuito tra l'altro che ai fini dell'imposta in parola la "detrazione prevista dall'art. 14 del d.P.R. 643/1972 e' elevata al dieci per cento, per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre, successivo al 31 dicembre 1972, fino al 31 dicembre 1979"; che detta disposizione, nei casi in cui il presupposto di applicazione dell'imposta si sia verificato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, "si applica quando il termine per la presentazione della dichiarazione non sia ancora scaduto alla data predetta, nonche' agli effetti della definizione degli accertamenti in rettifica o di ufficio relativi alle dichiarazioni presentate o che avrebbero dovuto essere presentate prima della data stessa". - O. n. 9/1978.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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