Corte costituzionale
Ordinanza n. 17/1978
Corte cost., ord. 3 marzo 1978, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 17/1978
- Data di deposito
- 3 marzo 1978
- Data di decisione
- 2 marzo 1978
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1978:17
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza ufficio per il referendum - Corte cassaz del 6 dicembre 1977
- art. 2, legge n. 533 del 8 agosto 1977
- art. 5, legge n. 152 del 22 maggio 1975
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
- art. 39, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 32, legge n. 352 del 25 maggio 1970
Massime
Massima n. 11669
In sede di esame dell'ammissibilita` di un conflitto tra poteri dello Stato, la Corte e` chiamata a deliberare senza contraddittorio se esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", rimanendo impregiudicata, nell'ipotesi di ritenuta ammissibilita`, la facolta` delle parti di proporre nell'ulteriore corso del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.
Massima n. 11670
Per determinare se vi sia materia di conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato deve unicamente accertarsi, in via di prima delibazione, la concorrenza dei requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo contemplati dalla legge, e cioe` se il conflitto sorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta` del potere cui appartengono, e per la delimitazione delle sfere di attribuzioni determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali. Sono pertanto legittimati a sollevare conflitto gli elettori, in numero non inferiore a 500.000, firmatari di una richiesta di referendum, in quanto frazione del corpo elettorale identificato dall'art. 75 Cost. - ed i promotori del referendum sono competenti a dichiarare la volonta` dei firmatari -, ed e` del pari legittimato ad essere parte nel conflitto l'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione. La Corte dichiara pertanto ammissibile, ai sensi dell'art. 37, l. n. 87 del 1953, riservato ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilita` ed il merito, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Comitato promotore del referendum abrogativo della l. 22 maggio 1975, n. 152, in rappresentanza dei firmatari della relativa richiesta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilità e circa il merito del ricorso;
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Comitato promotore del referendum abrogativo della legge 22 maggio 1975, n. 152, in rappresentanza dei firmatari della relativa richiesta.
Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al Comitato ricorrente, nelle persone di tutti i suoi componenti come indicati in ricorso, della presente ordinanza; b) che, a cura del Comitato ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 marzo 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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