Corte costituzionale
Sentenza n. 99/1977
Corte cost., sent. 2 giugno 1977, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 99/1977
- Data di deposito
- 2 giugno 1977
- Data di decisione
- 24 maggio 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:99
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 206 del 12 maggio 1949
- art. 2, legge n. 23 del 19 gennaio 1942
Parametri
Massime
Massima n. 8877
La Corte costituzionale ha piu' volte precisato la portata dell'art. 30, comma terzo, della Costituzione, affermando, proprio in materia di successione mortis causa dei figli nati fuori del matrimonio, che la tutela giuridica e sociale assicurata dal precetto costituzionale riguarda solo i figli naturali riconosciuti o dichiarati (sentenze n. 79 del 1969; n. 205 del 1970; n. 50 del 1973). Gli artt. 1 legge 12 maggio 1949, n. 206 e 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23, quindi, concernendo i figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, non possono trovarsi in contrasto con l'art. 30, comma terzo, della Costituzione. Ne' puo' considerarsi violato il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) data la obiettiva diversita' di situazioni, che fa ritenere non arbitraria ai fini del trattamento tributario della successione ai parenti collaterali dei genitori, la denunciata mancata equiparazione dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili ai figli legittimi. Sono percio' infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in proposito.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 maggio 1949, n. 206 (Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni), e dell'art. 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento della imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili) sollevate dal tribunale di Roma, con ordinanza 24 settembre 1974, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 30, comma terzo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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