Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1977

Corte cost., sent. 2 giugno 1977, n. 99

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
99/1977
Data di deposito
2 giugno 1977
Data di decisione
24 maggio 1977
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:99

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 206 del 12 maggio 1949
  • art. 2, legge n. 23 del 19 gennaio 1942

Parametri

Massime

Massima n. 8877

La Corte costituzionale ha piu' volte precisato la portata dell'art. 30, comma terzo, della Costituzione, affermando, proprio in materia di successione mortis causa dei figli nati fuori del matrimonio, che la tutela giuridica e sociale assicurata dal precetto costituzionale riguarda solo i figli naturali riconosciuti o dichiarati (sentenze n. 79 del 1969; n. 205 del 1970; n. 50 del 1973). Gli artt. 1 legge 12 maggio 1949, n. 206 e 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23, quindi, concernendo i figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, non possono trovarsi in contrasto con l'art. 30, comma terzo, della Costituzione. Ne' puo' considerarsi violato il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) data la obiettiva diversita' di situazioni, che fa ritenere non arbitraria ai fini del trattamento tributario della successione ai parenti collaterali dei genitori, la denunciata mancata equiparazione dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili ai figli legittimi. Sono percio' infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in proposito.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 maggio 1949, n. 206 (Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni), e dell'art. 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento della imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili) sollevate dal tribunale di Roma, con ordinanza 24 settembre 1974, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 30, comma terzo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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