Corte costituzionale
Sentenza n. 95/1977
Corte cost., sent. 30 maggio 1977, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 95/1977
- Data di deposito
- 30 maggio 1977
- Data di decisione
- 24 maggio 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 8867
Per sua natura l'affissione rientra nello schema strutturale del meccanismo pubblicitario diretto a produrre, a differenza dalla notificazione, non gia' la effettiva conoscenza, ma la conoscibilita' legale di un atto. Di conseguenza la prova della non imputabilita' all'interessato della mancata osservanza di un termine decorrente dall'affissione di un atto, in ragione della mancata effettiva conoscenza dell'atto affisso per fatto non imputabile all'interessato stesso, si rende inammissibile, poiche' la situazione dei singoli soggetti e' irrilevante, stante l'insuperabile presunzione di conoscenza che l'affissione fa sorgere. Percio', una volta che, come nel caso, si sia riconosciuto (ved. sentt. nn. 93 del 1962 e 141 del 1970) che la decorrenza del termine per proporre opposizione contro la sentenza dichiarativa di fallimento, dall'affissione in estratto della stessa sulla porta esterna del tribunale, prevista dall'art. 18, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, non e' in contrasto con il principio costituzionale del diritto di difesa, non puo' sostenersi che tale contrasto invece vi sia nei casi in cui l'imprenditore sotto istanza di fallimento sia in grado di dimostrare la nullita' della notificazione dell'avviso di convocazione in camera di consiglio (ai sensi del vigente testo dell'art. 15 dello stesso r.d.). E la questione, sollevata in base a tale assunto, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nei confronti dell'indicato art. 18, primo comma. r.d. 267 del 1942 - questione sostanzialmente diversa da quelle decise con le sentenze n. 255 del 1974 (concernente la sentenza omologativa o non del concordato preventivo in giudizio vertente sulla legittimita', nel caso, della stessa affissione come inizio di termine di decadenza) e nn. 89 del 1972 e 120 del 1976 (riguardanti la notificazione) - va quindi dichiarata priva di fondamento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 (primo comma) del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 24 (secondo comma) della Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Conte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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