Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1977

Corte cost., sent. 30 maggio 1977, n. 94

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
94/1977
Data di deposito
30 maggio 1977
Data di decisione
24 maggio 1977
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:94

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, delibera legislativa Regione Siciliana del 29 aprile 1974
  • art. 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 29 aprile 1974
  • art. 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 29 aprile 1974
  • art. 3, delibera legislativa Regione Siciliana del 29 aprile 1974
  • art. 5, delibera legislativa Regione Siciliana del 29 aprile 1974
  • art. 4, delibera legislativa Regione Siciliana del 29 aprile 1974

Parametri

Massime

Massima n. 8863

Tutte le potesta' legislative di cui all'art. 17 dello Statuto siciliano sono finalizzate allo scopo di "soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione". Tale clausola generale risulta riaffermata e specificata dalla lett. i, che subordina la competenza della Regione al "prevalente interesse regionale" dei servizi relativi alle materie ivi genericamente indicate: interesse che e' da riferire alla collettivita' regionale, e non all'ente Regione, come soggetto giuridico. Peraltro, dal raffronto testuale della lett. i dell'art. 17 dello Statuto siciliano con la lett. h, che immediatamente la precede, risulta che i "servizi" di cui in quella si parla sono cosa diversa dai "servizi pubblici", nel senso tradizionalmente accolto.

Massima n. 8864

Non e' dubitabile che sussista, e sia implicitamente tutelato dall'art. 21 Cost., un interesse generale della collettivita' all'informazione (sent. n. 105 del 1972; sent. n. 225 del 1974), di tal che i grandi mezzi di diffusione del pensiero (nella sua piu' lata accezione, comprensiva delle notizie) sono a buon diritto suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici o comunque di pubblico interesse. Tuttavia, per quanto l'interesse pubblico all'informazione possa variamente articolarsi e diversificarsi territorialmente, in relazione a certi tipi di notizie e commenti, e' comunque da escludere in materia una prevalenza dell'interesse regionale che possa giustificare (nel caso, in base all'art. 17, lett. i, dello Statuto siciliano) interventi legislativi della Regione, non importa se integrativi o suppletivi rispetto alla legislazione statale. Ne' quella prevalenza potrebbe ravvisarsi nel carattere "locale" delle pubblicazioni cui la legge si riferisce. Va considerato inoltre che in tale materia confluiscono esigenze diverse (che, al limite, potrebbero anche essere tra loro contrastanti) anch'esse da rapportarsi al fondamentale principio di liberta' di manifestazione del pensiero. Il quale (cfr. sentenza n. 105 del 1972) "implica pluralita' di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali... alla circolazione delle notizie e delle idee"; ed implica altresi' esclusione di interventi dei pubblici poteri suscettibili di tradursi, anche indirettamente, e contro le intenzioni, in forme di pressione per indirizzare la stampa verso obiettivi predeterminati a preferenza di altri. Ed anche percio' la competenza relativa deve ritenersi riservata allo Stato. Ne' in contrario puo' valere il richiamo a disposizioni di principio, inserite nei preamboli di alcuni statuti di Regioni ad autonomia ordinaria, riferentisi a possibili interventi regionali nel settore dell'informazione, giacche', anche a prescindere dai dubbi che potrebbero sorgere quanto all'efficacia precettiva di quelle generiche disposizioni, e' certo che gli statuti non hanno rango di fonte costituzionale.

Massima n. 8865

Da norme a livello di legislazione ordinaria non e' lecito trarre argomenti in favore o contro la conformita' a Costituzione di altre disposizioni denunciate alla Corte costituzionale.

Massima n. 8866

In quanto incidenti su materia riservata allo Stato, vanno dichiarate illegittime le disposizioni della legge regionale siciliana approvata il 19 aprile 1974 ("Provvedimenti intesi a favorire la piu' ampia informazione democratica nell'attivita' della Regione") impugnate con ricorso del Commissario dello Stato, che prevedono: A) l'istituzione di un fondo di 3.000 milioni da destinare alle "aziende editrici di quotidiani siciliani", conferendo al Presidente della Regione, sentita la giunta regionale, il potere di erogarlo sulla base di un piano di distribuzione dei "servizi su fatti e problemi di interessi dell'Autonomia e della Sicilia" (artt. 1, 2 e 3); B) l'istituzione di altro fondo di 400 milioni, da erogare con analoghe modalita' a periodici editi in Sicilia e "a diffusione regionale", secondo un piano redatto alla stregua di determinati criteri, il primo dei quali, anche qui, ha riguardo ai "servizi di interesse dell'Autonomia e della Sicilia" (art. 4); C) criteri e condizioni aggiuntive per la concessione dei benefici, applicabili ad entrambi i piani di distribuzione per quotidiani e priodici (artt. 5 e 6). Con l'avvertenza che l'interesse della Regione-ente a divulgare notizie sulla propria attivita' - interesse che sicuramente esiste - ben puo' ricevere soddisfazione in altri modi e forme.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 della legge regionale 29 aprile 1974, recante "Provvidenze intese a favorire la più ampia informazione democratica sull'attività della Regione";

dichiara, altresì, la illegittimità costituzionale dell'art. 8, limitatamente alle competenze connesse con le disposizioni degli artt. 2 e 4, e dell'art. 13, limitatamente alle autorizzazioni di spesa derivanti dall'attuazione degli artt. 1 e 4 della predetta legge regionale 29 aprile 1974.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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