Corte costituzionale

Sentenza n. 92/1977

Corte cost., sent. 30 maggio 1977, n. 92

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
92/1977
Data di deposito
30 maggio 1977
Data di decisione
24 maggio 1977
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:92

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 860 del 26 agosto 1950
  • art. 11, legge n. 1044 del 6 dicembre 1971
  • art. 34, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
  • art. 8, legge n. 1044 del 6 dicembre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 8860

Di fronte al principio di eguaglianza non si giustifica che fra le imprese con personale femminile, originariamente obbligate, in virtu' dell'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, ad istituire camere di allattamento o nidi aziendali, dopo che tali servizi sociali sono stati assunti dalla mano pubblica (leggi 6 dicembre 1971, n. 1044, e 30 dicembre 1971, n. 1204) solo quelle presso le quali camere di allattamento o asili-nido aziendali fossero ancora in funzione alla data del 15 dicembre 1971, siano obbligate (come previsto dall'art. 34 legge n. 1204 del 1971), a differenza da quelle che mai li abbiano istituiti o li abbiano chiusi, a continuare a tenerli in attivita' (salvo autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro in caso di piu' limitate esigenze). Non e' invece in contrasto con il principio di eguaglianza che i suddetti datori di lavoro siano gravati (come disposto dall'art. 8 legge n. 1044 del 1971) dall'aumento di aliquota retributiva destinata ad alimentare il previsto speciale fondo per gli asili nido, e cio' in quanto tale aumento e' posto indistintamente a carico di tutte le imprese, con o senza personale femminile. Percio', mentre l'art. 34 della legge n. 1204 del 1971, va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione, deve riconoscersi non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in base allo stesso parametro nei confronti dell'indicato art. 8 legge n. 1044 del 1971. Nessuna violazione dell'art. 3 Cost., e' dato infine ravvisare riguardo all'art. 11 stessa legge, il quale si limita ad abrogare l'anche suindicato art. 11 della legge n. 860 del 1950.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 34 legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni dell'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro che, ai sensi della legge stessa, abbiano istituito camere di allattamento o asili-nido aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre 1971, sollevata dal pretore di Arezzo, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 11 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sollevata con la citata ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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