Corte costituzionale
Sentenza n. 89/1977
Corte cost., sent. 30 maggio 1977, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 89/1977
- Data di deposito
- 30 maggio 1977
- Data di decisione
- 24 maggio 1977
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:89
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 maggio 1975
- art. 2, decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 maggio 1975
- art. 6, legge n. 426 del 11 giugno 1971
- art. 5, legge n. 426 del 11 giugno 1971
- art. 5, decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 maggio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 8854
Rispetto al decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 14 gennaio 1972 (regolamento per l'esecuzione della legge n. 426 del 1971, sulla disciplina del commercio) il decreto dello stesso Ministro in data 26 maggio 1975, (condizioni per il riconoscimento dei corsi professionali abilitanti previsti dagli artt. 5 e 6 della legge suddetta) presenta una innegabile autonomia e novita' di contenuto. Pertanto, benche' il primo non sia stato impugnato, i ricorsi proposti contro il secondo, per conflitto di attribuzione, dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia sono senz'altro ammissibili.
Massima n. 8855
In base al concetto di istruzione professionale emerso in sede dottrinale e di progettazioni normative, presente al legislatore all'atto del trasferimento alle Regioni delle funzioni relative (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10) ed al quale occorre aver riguardo nel considerare la portata della materia che l'art. 117 Cost. comprende tra quelle di competenza delle Regioni, l'"istruzione artigiana e professionale" si caratterizza per la diretta finalizzazione all'acquisizione di nozioni necessarie sul piano operativo per l'immediato esercizio di attivita' tecnico-pratiche, anche se non riconducibili ai concetti tradizionali di arti e mestieri. Sotto tale profilo, l'"istruzione artigiana e professionale" si distingue dalla istruzione in senso lato, attinente all'ordinamento scolastico e - tranne le limitate e transitorie competenze regionali ex art. 4 d.P.R. 1972, n. 10 - di competenza statale; la quale pur se impartisce conoscenze tecniche utili per l'esercizio di una o piu' professioni ha come scopo la complessiva formazione della personalita'. D'altra parte e' da escludersi che dal decreto di trasferimento n. 10 del 1972 possa (cfr. artt. 1, lett. h, e 7 stesso decreto) trarsi una nozione restrittiva dell'istruzione professionale nel senso che sia riferibile ai soli lavoratori dipendenti.
Massima n. 8856
I corsi professionali abilitanti previsti dagli artt. 5 e 6 legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, non risultano rivolti ad una formazione culturale di tipo generale, sibbene a fornire precisamente cognizioni tecnico-pratiche (come le conoscenze merceologiche) necessarie per l'esercizio dell'attivita' di commerciante. Percio' la regolamentazione di essi, anche se ne siano destinatari imprenditori autonomi, non puo' considerarsi estranea alla materia della "istruzione professionale" di competenza regionale. Con un limite, tuttavia, per quel che attiene alla valutazione del risultato della frequenza ai corsi stessi, che risolvendosi nell'attribuzione di un titolo abilitante all'esercizio dell'attivita' di commerciante nell'intero territorio dello Stato, si inserisce con carattere di diretta strumentalita' nell'ambito della materia del "commercio", di competenza statuale. Di conseguenza il decreto 26 maggio 1975 del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che, impugnato per conflitto di attribuzione con ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia, ha appunto per oggetto tale regolamentazione, deve essere annullato, ad eccezione, per quanto sopra detto, delle disposizioni degli artt. 5 e 2. Peraltro l'annullamento del decreto ha efficacia diversa nei confronti delle singole Regioni ricorrenti, secondo che esse, dopo l'attuato trasferimento ex d.P.R. 1972, n. 10, abbiano (come la Regione Lombardia) o non abbiano (come la Toscana e l'Emilia-Romagna) concretamente legiferato, nella materia de qua, anche riguardo ai corsi in questione. Per il capoverso dell'art. 1 del decreto (concernente il potere amministrativo di istituzione e riconoscimento dei corsi) l'annullamento (per la immediata operativita' al riguardo del d.P.R. n. 10 del 1972) e' invece pienamente efficace a favore di tutte le ricorrenti. Cfr.: sent. n. 216 del 1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alle Regioni ricorrenti la istituzione e il riconoscimento dei corsi professionali di cui agli artt. 5, n. 3, e 6, n. 3, della legge 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio; ed alla Regione Lombardia, nei limiti di cui in motivazione, anche la organizzazione dei detti corsi;
annulla, di conseguenza, il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 26 maggio 1975 ("Condizioni per il riconoscimento dei Corsi abilitanti previsti dagli artt. 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426"), nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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