Corte costituzionale
Sentenza n. 76/1977
Corte cost., sent. 12 maggio 1977, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 76/1977
- Data di deposito
- 12 maggio 1977
- Data di decisione
- 11 maggio 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:76
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 8827
Il vincolo di parentela naturale, che acquista valore giuridico solo se riconosciuto o dichiarato, opera in modo ristretto in quanto lega soltanto fra di loro figlio naturale e genitore naturale e non ha valore estensivo oltre il rapporto che unisce vicendevolmente ascendenti e discendenti, al quale unicamente si riferisce il precetto di cui all'art. 30 della Costituzione. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 570 (che riguarda la successione dei fratelli e sorelle del de cuius, ma la parentela collaterale da cui si fa discendere il diritto a succedere, fra tali soggetti, deve essere legittima e non naturale) e 586 (il quale stabilisce che in mancanza di altri successibili, tra cui, dalle disposizioni di legge che regolano le successioni legittime, non e' compreso il fratello naturale del de cuius, l'eredita' e' devoluta allo Stato) cod. civ., sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 30, Cost. - sotto il profilo che al figlio naturale si sarebbe dovuto riconoscere il diritto di succedere al proprio fratello o sorella, cosi' come previsto per il figlio legittimo, e del grave ed irrazionale trattamento sfavorevole che sarebbe stato recato al fratello naturale perche' non compreso tra i successibili in mancanza dei quali l'eredita' e' devoluta allo Stato. Cfr.: sentt. nn. 79 del 1969 e 50 del 1973.
Massima n. 8828
La norma di cui all'art. 30, della Costituzione, secondo la quale "la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale", si riferisce sempre ed unicamente ai rapporti tra genitori e figli e non a quelli dei figli tra di loro.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 570 e 586 del codice civile, proposta dal tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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