Corte costituzionale
Sentenza n. 72/1977
Corte cost., sent. 12 maggio 1977, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 72/1977
- Data di deposito
- 12 maggio 1977
- Data di decisione
- 11 maggio 1977
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 317 del 3 maggio 1967
- art. 5, ultimo co., legge della Regione Marche n. 6 del 22 febbraio 1973
- art. 4, lett.h, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
- legge della Regione Marche n. 6 del 22 febbraio 1973
Parametri
Massime
Massima n. 8814
L'art. 9 della legge dello Stato 3 maggio 1967, n. 317, richiamato dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge Regione Marche 22 febbraio 1973, n. 6 (contenente disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana), mentre nei suoi primi tre commi riguarda i requisiti e le modalita' di emanazione dell'ingiunzione al pagamento di somme per violazioni importanti sanzioni pecuniarie, e termina con l'affermazione che la stessa costituisce titolo esecutivo, con il che si perviene al momento conclusivo del procedimento amministrativo che la Regione e' legittimata a regolare autonomamente, nei successivi commi riguarda il procedimento di opposizione alla ingiunzione (esentandolo dall'imposta di bollo e dalla formalita' di registrazione della sentenza), che e' di indubbia natura giurisdizionale, e quindi una materia per cui la Regione non ha competenza. Ne consegue pertanto che e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 117 Cost. - l'art. 5, ultimo comma, della legge regionale suindicata, nella parte in cui fa rinvio all'art. 9 della legge statale n. 317 del 1967 per la disciplina del procedimento di opposizione all'ingiunzione che sia stata emessa dal presidente della Regione Marche ai sensi del penultimo comma del medesimo art. 5. Cfr.: sent. n. 81 del 1976.
Massima n. 8815
La tutela della flora, non quale elemento costitutivo del paesaggio bensi' del patrimonio naturale in se' considerato, assicura la protezione della natura, intesa come sub-materia rientrante nella materia "agricoltura e foreste", espressamente contemplata dall'art. 117 della Costituzione fra quelle per le quali le Regioni a statuto ordinario, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dal rispetto dell'interesse nazionale e di quello delle altre Regioni, possono emanare norme legislative, il che trova conferma nella disposizione dell'art. 4, lett. h), d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (sul trasferimento alle regioni delle funzioni statali in materia di agricoltura e foreste), la quale, pur ribadendo la competenza degli organi dello Stato in ordine agli interventi per la protezione della natura, fa espressamente salvi "gli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato". Pertanto, non sono fondate - in riferimento all'art. 117 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale della legge Regione Marche 22 febbraio 1973, n. 6 (contenente disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana), la quale, senza aver riguardo al paesaggio ma ai fini della tutela della natura, vieta incondizionatamente l'abbattimento di talune specie di piante di alto fusto, o che siano di particolare valore naturale ed ambientale, punendo la violazione del divieto con sanzioni pecuniarie di vario importo, da infliggersi con l'ingiunzione del Presidente della Giunta (avverso la quale, dopo la contestuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, ultimo comma, e' esperibile l'ordinaria opposizione ad ingiunzione, e non quella prevista e disciplinata dalla legge statale n. 317 del 1967). Cfr.: sent. n. 142 del 1967.
Massima n. 8816
La disposizione dell'art. 4, lett. h), d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni statali in materia di agricoltura e foreste, pur ribadendo la competenza degli organi statali in ordine agli interventi per la protezione della natura, fa espressamente salvi "gli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato", il che, mentre assicura il proficuo svolgimento di una politica economica - la quale per dare risultati positivi deve poggiare su di un'organica programmazione, valevole per l'intero territorio nazionale o per gran parte di esso - lascia, per converso, all'autonomia delle regioni margini sufficienti per la tutela di quella parte dell'ambiente piu' strettamente collegata con gli interessi dell'agricoltura e foreste, da attuarsi mediante interventi settoriali e limitati, entro il territorio di ognuna di esse. Cfr.: sent. n. 142 del 1967.
Massima n. 8817
Va ribadito che spetta solo alla legge dello Stato disciplinare in modo uniforme per l'intero territorio nazionale, e nei confronti di tutti, i mezzi e le forme di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. Cfr.: sent. n. 81 del 1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, ultimo comma, della legge Regione Marche 22 febbraio 1973, n. 6 (Prime disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana) limitatamente alla parte in cui fa rinvio all'art. 9 della legge statale 3 maggio 1967, n. 317 per la disciplina del procedimento di opposizione all'ingiunzione che sia stata emessa dal presidente della Regione Marche ai sensi del penultimo comma del medesimo art. 5;
b) dichiara non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale della citata legge Regione Marche 22 febbraio 1973, n. 6 sollevate, in riferimento all'art. 117 Cost., dal pretore di Cagli e dal pretore di Sassoferrato con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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