Corte costituzionale
Sentenza n. 67/1977
Corte cost., sent. 20 aprile 1977, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 67/1977
- Data di deposito
- 20 aprile 1977
- Data di decisione
- 13 aprile 1977
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:67
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 8809
E' inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (che disciplina l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata in riferimento all'art. 23 della Costituzione - sotto il profilo che la norma impugnata, rimettendo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di provvedere alla valutazione ed approvazione delle tariffe dei premi presentate dalle imprese, o alla formazione di altre tariffe nei casi previsti dal precedente art. 11, affiderebbe in concreto all'autorita' amministrativa la facolta' di variare liberamente il premio (da considerare quale prestazione patrimoniale imposta) -, poiche' nella specie il giudice a quo era chiamato a giudicare relativamente al reato di circolazione con autoveicolo non assicurato, di cui all'art. 32 in rapporto all'art. 1 della legge, per la qual ragione non veniva in considerazione l'art. 14, non valendo neppure ad integrare la rilevanza la circostanza (non provata in causa) che l'ammontare del premio avesse influito sulla omessa stipulazione del contratto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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