Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1977

Corte cost., sent. 12 gennaio 1977, n. 6

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
6/1977
Data di deposito
12 gennaio 1977
Data di decisione
4 gennaio 1977
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:6

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8671

La situazione di chi sia legato ad altro soggetto di sesso diverso da una relazione sentimentale e da rapporti sessuali (con la nascita di un figlio dall'unione) e' nettamente diversa da quella basata sul vincolo matrimoniale, per cui manca il necessario presupposto perche' di fronte ad un trattamento differenziato - quale e' quello che risulta dal contenuto positivo e negativo dell'art. 350 cod. proc. pen., in relazione all'art. 307, ultimo comma, cod. pen. - possa utilmente prospettarsi e quindi dirsi fondato il contrasto con il principio di eguaglianza. Ne', d'altra parte, si puo' ritenere, facendo riferimento alla ratio dell'art. 350, che gli interessi, i quali stanno a base delle situazioni ivi previste, siano ricorrenti anche in quelle omesse, perche' il legislatore ha reputato meritevole di tutela il sentimento familiare (latamente inteso) ed ha presupposto che i prossimi congiunti di cui all'ultimo comma dell'art. 307, indicati sulla base di tipici rapporti giuridici (coniugio, parentela ed affinita'), siano portatori - secondo l'id quod plerumque accidit - di interessi privati ancorati a tale sentimento, prevalenti su quello pubblico, della giustizia, ed a tale fine non ha imposto un divieto ma solo attribuito la facolta' di astenersi dal deporre; laddove, nelle situazioni che sarebbero state omesse, l'esistenza degli stessi interessi ed il perseguimento degli stessi scopi si presentano come dati del tutto eventuali e comunque non necessari ed in ogni caso da dimostrare, e la relativa indagine puo' anche non essere breve ne' facile, con conseguenti ingiustificate remore al corso del processo in contrasto con il carattere inquisitorio e con i principi della oralita' e della concentrazione. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione delle succitate disposizioni, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento cui darebbe luogo l'omessa previsione tra i soggetti cui e' concessa la facolta' di astenersi dal deporre nella istruzione formale, di chi conviva more uxorio con l'imputato o con uno dei coimputati dello stesso reato. Cfr.: sent. n. 248 del 1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 307, ultimo comma, del codice penale e 350 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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