Corte costituzionale
Sentenza n. 52/1977
Corte cost., sent. 30 marzo 1977, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 52/1977
- Data di deposito
- 30 marzo 1977
- Data di decisione
- 24 marzo 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 105, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 97, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
Parametri
Massime
Massima n. 8770
La garanzia costituzionale del giudice naturale precostituito per legge non esclude che a vuoti - permanenti o temporanei - determinatesi negli organi giudiziari si faccia fronte, a seconda dei casi in via permanente, mediante assegnazione di nuovi magistrati, o in via contingente e temporanea, con destinazioni, applicazioni o supplenze, in quanto da un lato va soddisfatta l'esigenza - pure costituzionalmente garantita - della continuita' e prontezza delle funzioni giurisdizionali, e dall'altro, una volta disposto in via preventiva e generale un sistema di sostituzioni di giudici, questi, per cio' solo, risultano "precostituiti per legge". E nell'ipotesi di supplenze nelle sezioni del tribunale, la discrezionalita' (di cui possono essere repressi gli eventuali abusi attraverso i previsti controlli) nella scelta dei supplenti si giustifica proprio per l'insopprimibile bisogno di assicurare la funzione giurisdizionale, ed anche perche' contenuta dai criteri delle obiettive ed imprescindibili necessita' del servizio. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 97 e 105 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), e successive modificazioni, che attribuiscono al presidente del tribunale il potere di disporre le supplenze nelle sezioni, determinandone i presupposti ed indicando le categorie dei possibili supplenti. Cfr.: sentt. nn. 156 del 1963, 173 del 1970, 245 del 1974 e 71 del 1975.
Massima n. 8771
Il principio della precostituzione per legge del giudice naturale, di cui al comma primo dell'art. 25 della Costituzione, vieta che la costituzione degli organi giudicanti abbia luogo in vista del singolo processo, ma non impedisce che in via preventiva e generale sia disposto un sistema di sostituzione di giudici, i quali, per cio' solo, risultano "precostituiti per legge". Cfr.: fra le ultime, sent. n. 71 del 1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 97 e 105 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) e successive modificazioni, promossa con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione dal tribunale di Ferrara.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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