Corte costituzionale
Sentenza n. 5/1977
Corte cost., sent. 12 gennaio 1977, n. 5
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 5/1977
- Data di deposito
- 12 gennaio 1977
- Data di decisione
- 4 gennaio 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:5
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, decreto-legge n. 99 del 11 aprile 1974
- legge n. 220 del 7 giugno 1974
- art. 296, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973
- art. 99, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 8669
La particolare disciplina vincolante della recidiva in materia di contrabbando ex art. 296 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, secondo cui la recidiva primaria e reiterata produce una forma speciale di aggravamento per le ipotesi di reato punite con la sola multa e precisamente l'inflizione obbligatoria della reclusione fino ad un anno in aggiunta alla pena pecuniaria, nel caso di recidiva primaria, e l'aumento dalla meta' a due terzi di tale pena aggiuntiva per il caso di recidiva reiterata, non costituisce una ingiustificata diversita' di trattamento rispetto alla nuova normativa disposta in materia dall'art. 9 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220 che, a modifica dell'art. 99 c.p., rimette invece in linea di principio l'applicazione della recidiva alla discrezionalita' del giudice, e non contrasta quindi con l'art. 3, primo comma, Cost.. Il reato di contrabbando doganale, invero, presenta indubbiamente particolari caratteristiche collegate con la lesione di primari interessi dello Stato mediante l'evasione tributaria che l'agente procura, creando situazioni di possibile pericolo e di pubblico allarme, per cui, mentre e' evidente che la disciplina della recidiva attiene alla determinazione della misura della pena e, quindi, per costante giurisprudenza, rientra nella discrezionalita' del legislatore, le caratteristiche peculiari del reato stesso postulano una tutela particolarmente efficace, il che esclude quegli elementi di illogicita' o irragionevolezza che soli potrebbero legittimare un sindacato della Corte ai fini dell'osservanza del principio di eguaglianza.
Massima n. 8670
Le condizioni personali, collocate dall'art. 3 Cost. sullo stesso piano del sesso, della razza, della lingua, della religione e delle opinioni politiche per escludere ogni discriminazione dei cittadini, non sono quelle che derivano da un'attivita' criminosa del soggetto, in ordine alle quali resta salva la discrezionalita' del legislatore quanto alla determinazione della pena.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 296 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, (disposizioni legislative in materia doganale) sollevata con le ordinanze in epigrafe dal tribunale di Como, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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