Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1977

Corte cost., sent. 20 gennaio 1977, n. 48

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
48/1977
Data di deposito
20 gennaio 1977
Data di decisione
4 gennaio 1977
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:48

Norme oggetto del giudizio

  • art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 8765

Secondo l'art. 67 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per l'infermita' previste nella tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, il militare che ha gia' diritto a pensione di riposo ed a cui venga altresi' riconosciuto il diritto al trattamento privilegiato, consegue una maggiorazione della pensione pari ad un decimo del suo importo. Invece, secondo l'art. 69 del citato D.P.R. n. 1092, nel caso di infermita' prevista nella tabella B. allegata alla sopra menzionata legge n. 313, il diritto a pensione di riposo esclude la corresponsione dell'indennita' "una tantum" prevista per le infermita' stesse dipendenti da fatti di servizio. Poiche' la differenza esistente fra le infermita' elencate nelle due ricordate tabelle investe sostanzialmente soltanto la gravita' delle stesse ma non riguarda altre differenze di natura ontologica, trattandosi in tutti i casi di situazioni patologiche della persona del pubblico dipendente insorte in dipendenza di fatti, di servizio, ne consegue che il legislatore ha attribuito trattamenti diversi a situazioni sostanzialmente omogenee, in ordine alle quali, anzi, egli ha riconosicuto l'esigenza di principio di attribuire un corrispettivo economico collegato con l'esistenza delle malattie elencate tanto nella tabella A che nella tabella B, prevedendo i due trattamenti correlativi differenziati solo nel modo di corresponsione (pensione maggiorata e indennita' "una tantum"). La esclusione sancita dall'art. 69 non trova cosi' alcuna razionale giustificazione e la norma relativa deve essere dichiarata illegittima per contrasto con l'art. 3 Cost.

Massima n. 8766

Secondo l'art. 67 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 per le infermita' previste nella tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, il militare che ha diritto a pensione di riposo ed a cui venga altresi' riconosciuto il diritto al trattamento privilegiato consegue una maggiorazione della pensione pari a un decimo del suo importo. Invece, secondo l'art. 69 del citato d..P.R. n. 1092, nel caso di infermita' prevista nella tabella B allegata alla sopra menzionata legge n. 313, il diritto a pensione di riposo esclude la corresponsione dell'indennita' una tantum prevista per le infermita' stesse dipendenti da fatti di servizio. Detta disciplina comporta che i militari che hanno maturato diritto a pensione di riposo con una determinata anzianita' essendo anche affetti da malattia per fatti di servizio classificata nella tabella B, conseguono un trattamento di quiescenza equiparato a quello dei militari collocati a riposo con eguale anzianita', ma non affetti da alcuna infermita'. Il che si traduce in una parificazione di situazioni diverse senza razionale giustificazione, dato che le malattie di cui alla tabella B non sono caratterizzate da peculiarita' tali da suffragare il trattamento discriminatorio che ad esse invece il legislatore ha cosi' assegnato. Anche sotto tale profilo pertanto la esclusione di cui all'art. 69 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 3 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n, 1092, (testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), limitatamente all'inciso "purché non gli spetti la pensione normale".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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