Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1977

Corte cost., sent. 20 gennaio 1977, n. 47

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
47/1977
Data di deposito
20 gennaio 1977
Data di decisione
4 gennaio 1977
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:47

Norme oggetto del giudizio

  • art. 91, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
  • art. 91, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959

Parametri

Massime

Massima n. 8763

Mentre il terzo comma dell'art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada), prevede la mera violazione di norme di comportamento, che punisce con la sospensione della patente di guida da parte del prefetto per un periodo da uno a tre mesi, i commi sesto e settimo dello stesso articolo sanzionano piu' gravemente tali violazioni quando concorrano con i reati di omicidio colposo o di lesioni personali gravissime, gravi o anche lievi, se seguite da fuga od omissione di soccorso, imponendo al prefetto di adottare la sospensione cautelativa per la durata massima di due anni (comma sesto) ed al giudice di applicare con la sentenza di condanna la misura della sospensione della patente da tre mesi a tre anni e, nei casi di particolare gravita', la revoca (comma settimo). Il diverso trattamento sanzionatorio e' giustificato dalla diversita' delle situazioni, poiche' l'evento causato dalla colpa del guidatore consistente nella morte dell'investito o in lesioni personali ben si distingue da quello cagionato da una semplice infrazione alle norme sulla circolazione stradale dalla quale non siano derivate conseguenze dannose alla persona o tali da non interessare il codice penale. E l'obbligo imposto al giudice di disporre la sospensione della patente, adeguandone la durata alla gravita' del reato commesso, ovvero la revoca, deriva dal potere riconosciuto all'autorita' giudiziaria ordinaria di irrogare, in una con la pena principale, delle pene accessorie (potere autonomo e diverso da quello attribuito all'autorita' amministrativa di concedere, sospendere o revocare la patente). Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, nei confronti del citato art. 91, sesto e settimo comma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Massima n. 8764

E' recepito nella nostra legislazione il principio secondo cui la maggiore gravita' del danno che consegue ad azioni delittuose identiche nel fatto, importa una diversa o piu' grave pena.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, sesto e settimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada), sollevata dal pretore di Silandro, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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