Corte costituzionale
Sentenza n. 40/1977
Corte cost., sent. 20 gennaio 1977, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/1977
- Data di deposito
- 20 gennaio 1977
- Data di decisione
- 4 gennaio 1977
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:40
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Umbria n. 22 del 26 marzo 1975
Parametri
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 127, ultimo co., Costituzione
Massime
Massima n. 8733
E' da disattendere l'eccezione di inammissibilita' del conflitto di attribuzione che trae origine dalla promulgazione di una legge regionale. Ed invero e' sufficiente ricordare, che - nulla disponendo, come accennato, ne' la Costituzione ne' l'art. 39 della legge n. 87 del 1953 - la natura dell'atto, che si affermi invasivo dell'altrui competenza costituzionale, non ha mai assunto, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, rilievo determinante ai fini della ammissibilita' di conflitti tra Stato e Regioni.
Massima n. 8734
La distinzione tra giudizio sulle leggi (anche per vizi della promulgazione) e giudizio in sede di conflitto sull'atto promulgativo distintamente considerate, conserva piena validita' ben potendo darsi il caso in cui proprio dalla intervenuta promulgazione si assuma risulti menomato un potere costituzionale spettante al Governo e la proposizione del conflitto sia l'unico mezzo del quale esso dispone per provocare una decisione di questa Corte che restauri l'ordine delle competenze.
Massima n. 8735
L'art. 127, ultimo comma, Cost. ricollega l'esigenza della maggioranza assoluta e il decorso del termine di quindici giorni per la promulgazione o per l'eventuale ricorso governativo al dato, di agevole e sicura verificazione, che la legge sia stata approvata "di nuovo": vale a dire, nel medesimo identico testo che aveva formato oggetto della prima deliberazione e del successivo rinvio. Letteralmente, infatti, quando l'art. 127 usa l'espressione "ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo", non puo' che riferirsi a quella determinata legge, gia' in precedenza approvata, senza che vi sia apportata modificazione alcuna; mentre, logicamente, la norma si giustifica considerando che, in tanto e' richiesta la maggioranza assoluta ed in tanto viene aperto l'adito alla impugnazione, in quanto il Consiglio regionale abbia inteso limitarsi a confermare la propria anteriore deliberazione, resistendo al rinvio.
Massima n. 8736
Ove la legge regionale sia stata modificata in seconda deliberazione, anche se con la maggioranza assoluta, il Governo non puo' impugnarla, ma soltanto rinviarla per nuovo esame al Consiglio.
Massima n. 8737
Il Presidente della Regione non ha il potere di promulgare la legge che il Consiglio regionale, in sede di seconda deliberazione, ha modificato relativamente alle disposizioni di carattere finanziario, se non dopo il decorso del termine di trenta giorni per un eventuale ulteriore rinvio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava al Presidente della Regione Umbria procedere alla promulgazione della legge regionale 26 marzo 1975, n. 22, recante provvidenze in favore delle cooperative di produzione, lavoro e di trasporto, prima che fossero decorsi trenta giorni dalla deliberazione consiliare del 6 marzo 1975, ed in conseguenza annulla la promulgazione medesima.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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