Corte costituzionale
Sentenza n. 38/1977
Corte cost., sent. 20 gennaio 1977, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/1977
- Data di deposito
- 20 gennaio 1977
- Data di decisione
- 4 gennaio 1977
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 15 gennaio 1972
- deliberaz. commissione controllo reg. Lombardia n. 3585 del 27 marzo 1975
Parametri
Massime
Massima n. 8728
Le persone giuridiche private, una volta riconosciute, acquistano, alla medesima stregua delle persone fisiche, piena e generale capacita' giuridica e di agire nell'ambito dell'intero ordinamento statuale. L'attivita' amministrativa, che gli organi dello Stato pongono in essere concedendo con loro decreti il riconoscimento della personalita' giuridica, si esplica pur sempre con riferimento all'ambito del diritto privato. La funzione di questi organi, lungi dal venire teologicamente attratta nell'ambito di specifiche materie, a seconda dell'oggetto o dell'attivita' che l'ente costituendo si prefigga, postula una sistematica unitarieta' nei criteri dell'esercizio, che va anch'esso riservato allo Stato. Essa, dunque, non e' stata trasferita alla Regione per effetto della formula adoperata nell'art. 5 d.P.R. 5 gennaio 1972, n. 10. Qualora tale funzione fosse riconosciuta trasferita alla Regione, l'esistenza di persone giuridiche private "regionali", con sfera di competenza necessariamente circoscritta ad un settore oggetto di potesta' amministrativa della Regione medesima, ed in quei limiti territoriali, mal si concilierebbe con l'acquisto di una capacita' che, di per se', travalica potenzialmente l'ambito regionale.
Massima n. 8729
Non e' fondato il ricorso 5 giugno 1974, con il quale la Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato ed ha chiesto che fosse dichiarata la sua competenza a disporre il riconoscimento giuridico di fondazioni private, che operassero esclusivamente o prevalentemente nel territorio regionale e nell'ambito delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione. Spetta allo Stato disciplinare l'acquisto della personalita' delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato, ed emanare in concreto i singoli atti di riconoscimento, secondo quanto dispone il codice civile, agli artt. 12 e seguenti. Per quanto concerne la potesta' legislativa, la materia dello stato e della capacita' delle persone giuridiche private attiene precipuamente all'ambito del diritto privato: la relativa regolamentazione rientra, pertanto, nella competenza istituzionale dello Stato (sentenza n. 154 del 1972). L'eventuale legittimazione di una Regione al riconoscimento di determinate categorie di persone giuridiche private resta in ogni caso subordinata al formale trasferimento, nei modi consentiti dall'ordinamento costituzionale, di tale potere dallo Stato alla Regione, mediante l'attribuzione a quest'ultima di competenza legislativa, e corrispondentemente amministrativa. E' quanto si e' appunto verificato - come ha ritenuto questa Corte con la sentenza n. 70 del 1970 - per la Regione Friuli-Venezia Giulia, il cui statuto speciale, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 attribuisce alla stessa, con gli artt. 4, n. 14, ed 8, potesta' legislativa primaria ed amministrativa nella materia delle "istituzioni sportive", e dunque anche il potere di riconoscere le stesse come persone giuridiche private.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato il potere di riconoscere la personalità giuridica della fondazione privata "Giovanni Cova".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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