Corte costituzionale
Sentenza n. 33/1977
Corte cost., sent. 18 gennaio 1977, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 33/1977
- Data di deposito
- 18 gennaio 1977
- Data di decisione
- 4 gennaio 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:33
Norme oggetto del giudizio
- art. 112, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 111, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 8722
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui sancisce la prescrizione triennale per l'azione diretta a conseguire, in sede giudiziaria, la rendita per inabilita' derivante da infortunio sul lavoro, in relazione all'art. 111 stesso decreto, sollevata dal giudice del lavoro del Tribunale di Roma, con ordinanza 11 ottobre 1975, in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione. Anche nella materia degli infortuni sul lavoro ricorrono le esigenze gia' ravvisate da questa Corte nella materia delle malattie professionali (sent. n. 33 del 1974) quella dell'INAIL di essere messo in condizione di iniziare la procedura di accertamento poco dopo l'evento e l'altra dell'assicurato di conseguire prontamente le prestazioni. Nella stessa materia non puo' non operare la prescrizione per le ragioni esposte nella richiamata sentenza n. 33 del 1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 111 dello stesso decreto, sollevata dal giudice del lavoro del tribunale di Roma, con ordinanza 11 ottobre 1975, in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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