Corte costituzionale
Sentenza n. 32/1977
Corte cost., sent. 18 gennaio 1977, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 32/1977
- Data di deposito
- 18 gennaio 1977
- Data di decisione
- 4 gennaio 1977
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 112, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 83, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 83, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 8719
E' inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio di merito, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, di ufficio, dalla Corte di Appello di Roma con ordinanza 18 dicembre 1974, in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione.
Massima n. 8720
Nella causa civile promossa da Vincenzo Zucchi contro l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato non e' stata proposta alcuna questione concernente il termine di tre anni - previsto dall'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 per la proposizione dell'azione giudiziaria - dato che il contrasto tra le parti e' sorto solo sulla decorrenza dei termini stabiliti dall'art. 83, commi settimo e ottavo, stesso decreto, che concerne esclusivamente il procedimento amministrativo.
Massima n. 8721
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, commi settimo e ottavo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione. Le norme denunciate infatti non negano in modo assoluto il diritto alla rendita di inabilita' conseguente ad infortunio sul lavoro, ma richiedono ai fini della proponibilita' dell'istanza, che le condizioni previste si verifichino in un dato periodo di tempo; e cio' rientra nell'ambito di apprezzamento riservato al legislatore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata dalla Corte di appello di Roma, con ordinanza 18 dicembre 1974, in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi settimo e ottavo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata dalla Corte di appello di Roma, con ordinanza 18 dicembre 1974, in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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