Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1977

Corte cost., sent. 18 gennaio 1977, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
32/1977
Data di deposito
18 gennaio 1977
Data di decisione
4 gennaio 1977
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:32

Norme oggetto del giudizio

  • art. 112, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 83, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 83, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 8719

E' inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio di merito, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, di ufficio, dalla Corte di Appello di Roma con ordinanza 18 dicembre 1974, in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione.

Massima n. 8720

Nella causa civile promossa da Vincenzo Zucchi contro l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato non e' stata proposta alcuna questione concernente il termine di tre anni - previsto dall'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 per la proposizione dell'azione giudiziaria - dato che il contrasto tra le parti e' sorto solo sulla decorrenza dei termini stabiliti dall'art. 83, commi settimo e ottavo, stesso decreto, che concerne esclusivamente il procedimento amministrativo.

Massima n. 8721

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, commi settimo e ottavo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione. Le norme denunciate infatti non negano in modo assoluto il diritto alla rendita di inabilita' conseguente ad infortunio sul lavoro, ma richiedono ai fini della proponibilita' dell'istanza, che le condizioni previste si verifichino in un dato periodo di tempo; e cio' rientra nell'ambito di apprezzamento riservato al legislatore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata dalla Corte di appello di Roma, con ordinanza 18 dicembre 1974, in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi settimo e ottavo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata dalla Corte di appello di Roma, con ordinanza 18 dicembre 1974, in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze