Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1977

Corte cost., sent. 12 gennaio 1977, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
3/1977
Data di deposito
12 gennaio 1977
Data di decisione
4 gennaio 1977
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:3

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 95 del 21 febbraio 1961
  • art. 4, legge n. 332 del 2 aprile 1958
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
  • art. 15, n.3, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
  • art. 2, lett.e), legge n. 95 del 21 febbraio 1961
  • art. 4, lett.e), legge n. 332 del 2 aprile 1958

Parametri

Massime

Massima n. 8662

Dalla formulazione dell'art. 4, lett. e), della legge 2 aprile 1958, n. 332 (Attribuzione della personalita' giuridica di diritto pubblico all'ente per il museo nazionale di scienza e tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano), cui corrisponde quella, identica, dell'art. 2, lett. e), della legge 21 febbraio 1961, n. 95, puo' solo ricavarsi la disposizione normativa che tre dei consiglieri d'amministrazione dell'ente "Leonardo da Vinci" devono essere rappresentanti del Comune di Milano, designati dal Consiglio comunale tra le persone che questo, con la piu' ampia discrezionalita', ritiene idonee, mentre non e' affatto prescritto che costoro debbano necessariamente essere consiglieri comunali. E d'altra parte l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui, in base alla generica indicazione della norma in questione, potrebbero esserlo, va senz'altro respinta perche' in chiaro contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, cosi' come enunciati e ribaditi dalla Corte, in materia di elettorato passivo. Dal che consegue la insussistenza di una deroga legislativa alla regola dell'art. 15 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in tema di incompatibilita' o ineleggibilita' alla carica di consigliere comunale, la cui ratio va ricercata nel conflitto di interessi derivanti dal cumulo, nei titolari dei diversi uffici, delle posizioni di vigilato e di vigilante, di sovvenzionato e di sovvenzionante, di direttore e di sottoposto. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge n. 332 del 1958, cosi' come modificato dall'art. 2 della legge n. 95 del 1961.

Massima n. 8663

Secondo sia il dettato che la ratio della disposizione di cui all'art. 15 n. 3 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, cio' che rileva ai fini della ineleggibilita' alla carica di consiglieri comunali degli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, e' il contrasto non degli scopi perseguiti dagli enti in questione bensi' di interessi che si realizza quando detti soggetti divengono anche amministratori comunali, cumulando in tal modo la posizione di destinatari di ordini, benefici o di controlli con quella di direzione, erogazione e vigilanza, il che e' inconcepibile, non solo sul piano della logica comune, ma anche di quella giuridica. Cfr.: sent. n. 129 del 1975.

Massima n. 8664

L'amplissima liberta' di scelta affidata dal legislatore al consiglio comunale di Milano e l'assoluta mancanza nella disposizione di cui all'art. 4, lett. e), della legge 2 aprile 1958, n. 332 - la cui formulazione e' identica a quella dell'art. 2, lett. e), della legge 21 febbraio 1961, n. 95 - di una specifica indicazione della qualifica di consigliere comunale per i rappresentanti del Comune in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente per il museo nazionale di scienza e tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano, non solo non consentono - secondo una interpretazione conforme a Costituzione - di desumerne la tacita volonta' del legislatore di introdurre una particolare deroga all'art. 15 del t.u. di cui al d.P.R. n. 570 del 1960, ma neppure inducono a ritenere che lo stesso legislatore abbia con detta norma implicitamente escluso l'esistenza anche potenziale di qualunque conflitto di interessi, o di interferenza organizzativa o di collegamento funzionale tra il Comune di Milano e l'Ente in parola nonche' di ogni e qualunque dualismo inerente al cumulo della posizione di destinatari di ordini, benefici o controlli con quella di direzione, erogazione e vigilanza. Di conseguenza, non sussiste illegittimita' costituzionale della disposizione in questione sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara, nei sensi di cui in motivazione, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 332 (Attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico all'ente per il museo nazionale di scienza e tecnica "Leonardo da vinci" in Milano), così come modificato dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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