Corte costituzionale
Sentenza n. 163/1977
Corte cost., sent. 29 dicembre 1977, n. 163
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 163/1977
- Data di deposito
- 29 dicembre 1977
- Data di decisione
- 22 dicembre 1977
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:163
Norme oggetto del giudizio
- art. unico, legge n. 1239 del 30 dicembre 1970
- direttiva CEE n. 462 del 12 dicembre 1972
- legge n. 889 del 14 novembre 1977
- legge n. 1239 del 30 dicembre 1970
- legge n. 30 del 23 dicembre 1968
- art. 32, comma 4, tab.all., regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934
- legge n. 30 del 23 gennaio 1968
- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1099 del 27 settembre 1947
- art.unico, legge n. 1239 del 30 dicembre 1970
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 189, comma 3, legge n. 1203 del 14 ottobre 1957
- regolamento cee n. 805 del 27 giugno 1968
- art. 11, Costituzione
- regolamento cee n. 134 del 5 febbraio 1964
- regolamento cee n. 804 del 27 giugno 1968
- regolamento cee n. 805
- regolamento cee n. 14 del 5 febbraio 1964
- regolamento cee n. 13 del 5 febbraio 1964
Massime
Massima n. 8993
Il presidente del tribunale, organo competente a definire un procedimento di giurisdizione contenziosa, che si differenzia da quello ordinario soltanto perche' il contraddittorio e' posticipato, e chiamato a pronunciare, su ricorso del creditore, decreto motivato di ingiunzione di pagamento (artt. 633-641 c.p.c.), e' indubbiamente legittimato a sollevare questioni di legittimita' delle leggi che deve applicare, pregiudiziali alla sua decisione di merito. Ricorrono infatti entrambe le condizioni di proponibilita' del giudizio davanti a questa Corte, richieste dall'art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.
Massima n. 8994
A norma dell'art. 189, terzo comma, del trattato di Roma le direttive, a differenza dai regolamenti comunitari, non hanno, di regola, efficacia normativa diretta, in quanto si rivolgono generalmente agli Stati, ai quali richiedono l'adozione, entro certi termini, di provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi, per il conseguimento di determinati obbiettivi comuni. Esse non possono, pertanto, giustificare, ne' sanare con effetto retroattivo eventuali norme di diritto interno preesistenti, incompatibili con i regolamenti comunitari. Pertanto, nella specie, la direttiva del Consiglio C.E.E. 12 dicembre 1972, n. 462 (relativa a problemi di polizia sanitaria all'importazione di animali e carne fresca) e' del tutto ininfluente nel giudizio sulla legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239, concernente i diritti di visita sanitaria alla frontiera, per i prodotti suddetti, impugnato, in riferimento all'art. 11 della Costituzione, per contrasto con i regolamenti comunitari nn. 804 e 805 del 1968, e altri precedenti.
Massima n. 8995
Con la legge 14 novembre 1977, n. 889 i diritti fissi di visita sanitaria di cui alla tabella annessa alla legge n. 1239 del 1970 sono stati soppressi e dichiarati "non dovuti sui prodotti soggetti ad organizzazione comune dei mercati agricoli, nonche' sugli altri prodotti indicati nella tabella stessa, in importazione ed esportazione interessanti il territorio di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero dei paesi associati" (art. 1); e sono state al tempo stesso "abrogate tutte le disposizioni che esentano i prodotti sopra indicati dal pagamento dei diritti di visita sanitaria all'interno del territorio nazionale" (art. 2). La pubblicazione di questa legge, le cui disposizioni valgono solo per l'avvenire, non esonera tuttavia la Corte dal pronunciarsi sulla questione di costituzionalita' - rilevante ai fini delle decisioni dei giudizi di merito sui rapporti pregressi - sollevata nei confronti dell'articolo unico della indicata legge n. 1239 del 1970.
Massima n. 8996
In forza dei principi gia' enunciati in materia dalla Corte costituzionale, i regolamenti comunitari, per la piena efficacia obbligatoria e diretta applicabilita' negli ordinamenti interni, che e' loro propria, prevalgono sulle norme incompatibili con essi, previgenti nei diversi Stati membri, e debbono - sempreche' abbiano completezza di contenuto dispositivo - entrare contemporaneamente in vigore in tutti gli Stati, come fonte immediata di diritti ed obblighi sia per gli Stati sia per i loro cittadini in quanto soggetti delle Comunita'. Di conseguenza, si deve riconoscere che le disposizioni dei regolamenti del Consiglio C.E.E. 5 febbraio 1964, nn. 13 e 14, e 27 giugno 1968, nn. 804 e 805 (sul divieto di riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a dazio doganale) hanno rispetivamente determinato l'implicita abrogazione delle anteriori disposizioni, con esse incompatibili e confliggenti, dell'art. 32, quarto comma, del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, e della annessa tabella, come modificata con d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, nonche' della legge 23 gennaio 1968, n. 30 (sulla imposizione di diritti di visita sanitaria ai confini dello Stato), che saranno pertanto disapplicate dal giudice a quo, senza che occorra dichiararne l'illegittimita' costituzionale. Pertanto, la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della legge n. 30 del 1968, in riferimento all'art. 11 della Costituzione, va dichiarata non fondata "nei sensi di cui in motivazione". Cfr.: sentt. nn. 183 del 1973, 232 del 1975 e 205 del 1976.
Massima n. 8997
Il potere, che indiscutibilmente spetta ai singoli Stati della Comunita' economica europea, di attuare provvedimenti di controllo sanitario, per la tutela della pubblica salute, sulle merci importate, deve essere esercitato in forme che non confliggano con i principi dell'unione doganale e non costituiscano ostacolo alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune. Pertanto, deve riconoscersi lesivo di tali principi l'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239, con l'annessa tabella dei diritti di visita sanitaria ai confini dello Stato, del bestiame, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, nelle parti in cui prevede l'applicazione dei diritti di visita per i prodotti ai quali si riferiscono i regolamenti comunitari 27 giugno 1968, nn. 804 e 805. Tale imposizione, per il contenuto obiettivo della norma e le caratteristiche e modalita' di applicazione, e' infatti in palese e incontestabile contrasto con il tassativo divieto di riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a dazio doganale, che i suddetti regolamenti - cosi' come interpretati dalla Corte di giustizia della Comunita' - hanno stabilito. Di conseguenza, trattandosi di legge successiva ai citati regolamenti comunitari, in base agli enunciati della sentenza n. 232 del 1975, l'indicato articolo unico della legge n. 1239 del 1970, va dichiarato illegittimo, in parte qua, per violazione dell'art. 11 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239 e della annessa tabella dei diritti per la visita sanitaria ai confini dello Stato del bestiame, delle carni, dei prodotti e avanzi animali: a) nella parte in cui prevede l'applicazione dei diritti di visita per i prodotti ai quali si riferisce il regolamento 27 giugno 1968, n. 804 del Consiglio della Comunità economica europea; b) nella parte in cui prevede l'applicazione dei diritti di visita per i prodotti ai quali si riferisce il regolamento 27 giugno 1968, n. 805;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della legge 23 gennaio 1968, n. 30, sollevata dal tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 11 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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