Corte costituzionale

Sentenza n. 155/1977

Corte cost., sent. 22 dicembre 1977, n. 155

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
155/1977
Data di deposito
22 dicembre 1977
Data di decisione
19 dicembre 1977
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:155

Norme oggetto del giudizio

  • telegramma del ministero del tesoro del 14 aprile 1975
  • telegramma del ministero del bilancio del 12 maggio 1975
  • art. 33, legge n. 335 del 19 maggio 1976
  • legge n. 629 del 6 agosto 1966

Parametri

Massime

Massima n. 8979

I telegrammi del Ministro per il tesoro e del Ministro per il bilancio, pervenuti, rispettivamente, il 14 aprile e il 12 maggio 1975 - con i quali si invitava la Regione Veneto a richiedere l'apertura di un conto corrente fruttifero presso la tesoriera centrale in cui far affluire i versamenti affettuati dallo Stato a favore della Regione - limitandosi a rivolgere una domanda di collaborazione, rappresentano il frutto della funzione governativa di coordinamento, esercitata in forma non autoritaria. E poiche' non e' dato ravvisare in essi la causa dei ritardi lamentati nei versamenti dovuti all'amministrazione regionale, non si possono considerare atti idonei a concretare una effettiva lesione della autonomia finanziaria della Regione, in contrasto con l'art. 119 Cost., ne' ad esprimere una volonta' dello Stato di esercitare un potere di cui la Corte sia competente ad accertare la spettanza. Pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto in relazione ai telegrammi suddetti dalla Regione Veneto.

Massima n. 8980

Come si desume dalla stessa struttura della finanza delle Regioni ordinarie e soprattutto dalla serie di norme regionali e statali che, riassumendosi nella previsione dall'art. 33 della legge 19 maggio 1976, n. 335, facoltatizzano le Regioni ad istituire propri servizi di tesoreria, nonche' dai lavori preparatori della legge 6 agosto 1966, n. 629, le norme contenute in questa legge, "circa la tenuta dei conti correnti con il tesoro", non sono riferibili alle amministrazioni regionali. Ne' le Regioni possono comprendersi fra gli enti che "hanno l'obbligo di tenere le disponibilita' liquide in conti correnti con il Tesoro" (come invece dispone l'art. 1 della stessa legge). E d'altra parte sono rimaste per ora isolate le disposizioni sul tipo di quelle contenute nelle leggi 16 ottobre 1975, n. 492 e n. 493 (di conversione dei decreti-legge 13 agosto 1975, n. 376 e n. 377), in cui si prevede che le somme destinate alle singole Regioni per il rilancio dell'economia "saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale".

Massima n. 8981

Non e' pensabile che i conti correnti fruttiferi presso la Tesoreria centrale, nei quali attualmente affluiscono i fondi statali destinati alla Regione Veneto come pure ad altre Regioni ordinarie, possano legittimamente trasformarsi in anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale: che si presti a venire manovrato in modo da precludere od ostacolare la disponibilita' delle somme occorrenti alle regioni stesse per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, nelle forme, nelle misure e nei tempi variamente indicati dalla legislazione statale sulla finanza regionale, in attuazione dell'art. 119 Cost.. Se, viceversa, si verificasse in tal senso una reale menomazione dell'autonomia finanziaria regionale, alle Regioni non mancherebbero i mezzi per invocarne ed ottenerne la tutela.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione Veneto in relazione ai telegrammi ministeriali indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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