Corte costituzionale
Sentenza n. 129/1977
Corte cost., sent. 14 luglio 1977, n. 129
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 129/1977
- Data di deposito
- 14 luglio 1977
- Data di decisione
- 4 luglio 1977
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:129
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 15 del 14 agosto 1967
- art. 18, comma 2, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 5 del 6 aprile 1956
Parametri
Massime
Massima n. 8940
La ratio della sentenza n. 129 del 1975 (che ha dichiarato in parte illegittimo l'art. 15, n. 3, del t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) - ed ora anche della sentenza n. 45 del 1977 - ratio che si rifa' alla esigenza di applicare nella misura piu' ampia possibile la norma dell'art. 51, primo comma, della Costituzione, (compatibilmente con la necessita' di evitare ogni forma di indebita influenza che possa alterare la autenticita' della competizione elettorale), ricorre anche per l'art. 18, secondo comma, della legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5 (comma aggiunto dall'art. 7 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15). Tale articolo pertanto, va dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 51 Cost., nella parte in cui prescrive che le cause di ineleggibilita' in esso previste al n. 3, hanno effetto se gli interessati, pur cessando dalla carica prima della convalida delle elezioni, abbiano fatto venir meno tali cause di ineleggibilita' dopo l'ultimo giorno utile per il deposito delle candidature.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge regionale Trentino- Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5 (comma aggiunto dall'art. 7 della legge regionale Trentino-Alto Adige 14 agosto 1967, n. 15) limitatamente alla parte in cui prescrive che le cause di ineleggibilità previste nell'art. 18, n. 3, nel testo modificato dalla legge regionale Trentino-Alto Adige 14 agosto 1967, n. 15, hanno effetto se gli interessati, pur cessando dalla carica prima della convalida delle elezioni, abbiano fatto venir meno tali cause di ineleggibilità dopo l'ultimo giorno utile per il deposito delle candidature.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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