Corte costituzionale

Sentenza n. 129/1977

Corte cost., sent. 14 luglio 1977, n. 129

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
129/1977
Data di deposito
14 luglio 1977
Data di decisione
4 luglio 1977
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:129

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 15 del 14 agosto 1967
  • art. 18, comma 2, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 5 del 6 aprile 1956

Parametri

Massime

Massima n. 8940

La ratio della sentenza n. 129 del 1975 (che ha dichiarato in parte illegittimo l'art. 15, n. 3, del t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) - ed ora anche della sentenza n. 45 del 1977 - ratio che si rifa' alla esigenza di applicare nella misura piu' ampia possibile la norma dell'art. 51, primo comma, della Costituzione, (compatibilmente con la necessita' di evitare ogni forma di indebita influenza che possa alterare la autenticita' della competizione elettorale), ricorre anche per l'art. 18, secondo comma, della legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5 (comma aggiunto dall'art. 7 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15). Tale articolo pertanto, va dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 51 Cost., nella parte in cui prescrive che le cause di ineleggibilita' in esso previste al n. 3, hanno effetto se gli interessati, pur cessando dalla carica prima della convalida delle elezioni, abbiano fatto venir meno tali cause di ineleggibilita' dopo l'ultimo giorno utile per il deposito delle candidature.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge regionale Trentino- Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5 (comma aggiunto dall'art. 7 della legge regionale Trentino-Alto Adige 14 agosto 1967, n. 15) limitatamente alla parte in cui prescrive che le cause di ineleggibilità previste nell'art. 18, n. 3, nel testo modificato dalla legge regionale Trentino-Alto Adige 14 agosto 1967, n. 15, hanno effetto se gli interessati, pur cessando dalla carica prima della convalida delle elezioni, abbiano fatto venir meno tali cause di ineleggibilità dopo l'ultimo giorno utile per il deposito delle candidature.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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