Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1977

Corte cost., sent. 14 luglio 1977, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
126/1977
Data di deposito
14 luglio 1977
Data di decisione
4 luglio 1977
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:126

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge n. 9 del 9 gennaio 1963
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1434 del 28 dicembre 1970

Parametri

Massime

Massima n. 8932

L'art. 6 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (che riguarda la gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non condiziona affatto il cumulo dei contributi versati nella gestione speciale mezzadri con quelli versati nell'assicurazione generale obbligatoria al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia nelle due forme di assicurazione obbligatoria (quella per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e quella per i lavoratori dipendenti); anzi, dopo aver nel primo comma fissato l'obbligo del cumulo dei citati versamenti (ai fini del pensionamento da parte della gestione speciale) anche se l'assicurato non abbia maturato il diritto alla pensione ne' presso questa ne' presso altre assicurazioni, stabilisce nel comma successivo che ove dai versamenti effettuati presso altra gestione (assicurazione generale obbligatoria) derivi al lavoratore la pensione di vecchiaia, questi ha diritto di chiederla al compimento dell'eta' prevista (60 anni o 55 per le donne) inferiore a quella (65 e 60) occorrente per il percepimento della stessa pensione da parte della gestione speciale, il che sta a significare che il legislatore ha inteso impedire che la iscrizione obbligatoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nella gestione speciale non consentisse loro di godere di altre forme di assicurazione che si fossero maturate prima di quelle fissate nella stessa gestione speciale. Non vulnera pertanto il principio di eguaglianza detta disposizione, la quale vuole far conseguire la pensione di vecchiaia a tutti i lavoratori della terra quando ricorrano le condizioni stabilite, e non crea alcuna discriminazione in relazione all'eta' degli assicurati.

Massima n. 8933

Poiche' la sicurezza sociale di cui e' parte la previdenza possa sempre piu' trovare estensione e' indispensabile procedere con ragionata gradualita' di evoluzione, dato che la modifica del sistema delle pensioni richiede e comporta una pluralita' di atti ed una successione di tempi. Non e' quindi irrazionale che l'art. 1 d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434 - in cui non e' fatto assolutamente cenno di eta' dei lavoratori assicurati - abbia consentito l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, anziche' alla propria che offre minori vantaggi, soltanto di coloro che in atto rivestano la qualita' di mezzadri e di coloni, e non di quelli che tali furono, ma solo per qualche periodo, in passato, per evitare un appesantimento della situazione economica assicurativa, nella prospettiva gradualistica del sistema pensionistico. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale della norma succitata," nella parte nella quale limita il computo nella assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati nella gestione speciale ai soli mezzadri che, essendo rimasti tali alla entrata in vigore della norma stessa, abbiano chiesto l'inserimento nell'assicurazione generale obbligatoria, con conseguente esclusione di quei mezzadri i quali siano stati in modo diverso inseriti in detta assicurazione obbligatoria"; questione sollevata sotto il profilo di una ingiustificata disparita' di trattamento fra assicurati, anche in relazione all'eta'. Cfr.: sent. n. 128 del 1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e dell'art. 1 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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