Corte costituzionale

Sentenza n. 118/1977

Corte cost., sent. 20 giugno 1977, n. 118

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
118/1977
Data di deposito
20 giugno 1977
Data di decisione
15 giugno 1977
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:118

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 151 del 15 febbraio 1963
  • art. 67, regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934

Parametri

Massime

Massima n. 8915

L'art. 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 151 (che ha sostituito il testo originario dell'art. 67 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) stabilisce - fra l'altro - che il Consiglio comunale non puo' determinare la retribuzione dei medici condotti in misura inferiore "allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271 ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19". Secondo l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza e la prevalente dottrina, quello operato dall'art. 3 e' un rinvio formale e non ricettizio, per cui ogni variazione dello stipendio del suindicato personale civile dello Stato (come i miglioramenti apportati dal d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079) si estende ai sanitari e, nella specie, ai medici condotti.

Massima n. 8916

Il principio dell'autonomia comunale, quale si ricava dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, non puo' comportare una autonoma e ingiustificata eliminazione di ogni potesta' di intervento statale volta, sul piano legislativo, al perseguimento di quei fini che lo Stato riconosce come propri anche quando si tratti del rapporto di impiego dei dipendenti locali. Le disposizioni legislative statali debbono tuttavia mantenersi nell'ambito strettamente necessario a soddisfare esigenze di carattere generale e lasciare agli enti locali un minimo di poteri. Rispetta tali limiti l'art. 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 151 (sostitutivo dell'art. 67 del T.U. delle leggi sanitarie del 1934) che con lo stabilire che il Consiglio comunale non puo' determinare la retribuzione dei medici condotti in misura inferiore allo stipendio di una certa categoria di impiegati dello Stato, risponde all'esigenza, di interesse pubblico, di assicurare che localmente l'assistenza sanitaria sia la migliore possibile, restando libero il comune di fissare la retribuzione del medico condotto al di sopra del minimo suddetto. D'altra parte i riflessi che la norma statale potrebbe avere sulla esiguita' di taluni bilanci comunali, sono pregiudizi di fatto e per giunta ipotetici, come tali inidonei a giustificare una declaratoria di illegittimita' costituzionale. Pertanto, sono infondate le censure formulate in proposito nei confronti dell'indicato art. 3 legge n. 151 del 1963. Cfr.: sent. n. 52 del 1969.

Massima n. 8917

Sotto molteplici aspetti stato giuridico e attribuzioni dei sanitari condotti - le cui funzioni del resto trascendono gli interessi del Comune - si diversificano notevolmente da quelli degli altri dipendenti comunali, e cio' vale a collocarli in una posizione del tutto particolare nell'apparato burocratico dell'ente, e a giustificare il particolare trattamento retributivo loro riservato dall'art. 3 legge 15 febbraio 1963, n. 151, (sostitutivo dell'art. 67 T.U. leggi sanitarie app.to con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265), senza che cio' possa incidere sul principio di eguaglianza, tanto piu' che, come emerge dalle somme in cui si concreta, tale trattamento non risulta fissato in misura eccessiva. Non comporta violazione del principio di uguaglianza, neppure la fissazione, in un'unica misura, del minimo di stipendio per tutti i sanitari condotti, considerato che l'impegno ad essi concretamente richiesto varia grandemente a seconda delle dimensioni e della importanza della condotta e che quello stabilito dalla legge e', appunto, un minimo. Per cui deve riconoscersi che la scelta che ha dato luogo alla vigente normativa non ha perduto la sua nota di razionalita', anche se le innegabili trasformazioni avvenute nel frattempo potranno consigliare al legislatore scelte anche organicamente diverse. Sotto entrambi i profili va percio' dichiarata non fondata la questione sollevata nei confronti dell'indicato art. 3 legge 13 febbraio 1963, n. 151, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 13 febbraio 1963, n. 151 (che ha modificato l'art. 67 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 Cost., dal tribunale amministrativo per il Piemonte con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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