Corte costituzionale
Sentenza n. 113/1977
Corte cost., sent. 9 giugno 1977, n. 113
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 113/1977
- Data di deposito
- 9 giugno 1977
- Data di decisione
- 24 maggio 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:113
Norme oggetto del giudizio
- art. 49, legge n. 153 del 30 aprile 1969
Parametri
Massime
Massima n. 8908
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49 legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), proposta dal giudice del lavoro del tribunale di Novara, con ordinanza 15 febbraio 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La denunciata differenziazione di disciplina non comporta violazione del principio di eguaglianza. Tale violazione, come questa Corte ha costantemente affermato, in tanto puo' ritenersi sussistente in quanto siano regolate diversamente situazioni obiettivamente omogenee e non sussista una razionale giustificazione di questa diversita'. Il limite alla discrezionalita' del legislatore e', quindi, costituito dalla ragionevolezza della diversita' di trattamento. Nella specie, la dedotta disparita' - relativamente al computo del periodo di servizio militare - tra due categorie di pensionati, a secondo della decorrenza della pensione di vecchiaia, anteriore o posteriore all'1 maggio 1969, data di entrata in vigore della legge n. 153 del 1969, e' conseguenza giuridica della successione delle leggi nel tempo. Tale diversita' non puo' ritenersi arbitraria, perche' e' giustificata dalla diversita' delle situazioni in cui si sono succedute le leggi regolatrici della materia previdenziale, con le quali il legislatore da' attuazione, con necessaria gradualita', alla volonta' di riforma del sistema previdenziale, ampliando la tutela pensionistica in tempi differenti, nei limiti consentiti, di volta in volta, dalle disponibilita' finanziarie (sentenze 22 giugno 1971, n. 132; 16 luglio 1973, n. 128; 25 febbraio 1975, n. 33).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), proposta dal giudice del lavoro del tribunale di Novara, con ordinanza 15 febbraio 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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