Corte costituzionale

Sentenza n. 105/1977

Corte cost., sent. 2 giugno 1977, n. 105

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
105/1977
Data di deposito
2 giugno 1977
Data di decisione
24 maggio 1977
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:105

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, regio decreto legge n. 1324 del 27 maggio 1923
  • art. 2, n.1, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
  • art. 4, regio decreto legge n. 2239 del 9 novembre 1919
  • legge n. 473 del 17 aprile 1925

Parametri

Massime

Massima n. 8893

In materia di pignorabilita', per crediti alimentari, di assegni corrisposti ai notai, le esigenze di garanzia, correttezza, decoro e continuita' nell'esercizio della funzione pubblica da essi svolta, giustificano la adozione di norme diverse e piu' favorevoli di quelle vigenti (art. 545 cod. proc. civ.) per gli stipendi dei dipendenti privati, ma non una disciplina totalmente diversa da quella stabilita dall'art. 2 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, per i pubblici dipendenti, in virtu' del quale stipendi, salari e altre equivalenti retribuzioni ad essi spettanti sono pignorabili per crediti alimentari, seppure solo entro prefissati limiti. Pertanto, l'art. 12 r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324 (convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473), nel prevedere la totale impignorabilita' dell'assegno di integrazione (di cui all'art. 4 r.d.l. 9 novembre 1919, n. 2239) corrisposto dalla Cassa nazionale del notariato ai notai in esercizio che in un anno di attivita' non raggiungano un minimo di onorari, viola l'art. 3 della Costituzione, e va dichiarato illegittimo nella parte in cui non ne prevede la pignorabilita' negli stessi limiti stabiliti dall'indicato art. 2, n. 1, d.P.R. n. 180 del 1950. Cfr.: sent. nn. 88 del 1963 e 49 del 1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari degli assegni di integrazione corrisposti ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE Cancelliere

Testo integrale

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