Corte costituzionale
Sentenza n. 105/1977
Corte cost., sent. 2 giugno 1977, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 105/1977
- Data di deposito
- 2 giugno 1977
- Data di decisione
- 24 maggio 1977
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:105
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, regio decreto legge n. 1324 del 27 maggio 1923
- art. 2, n.1, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
- art. 4, regio decreto legge n. 2239 del 9 novembre 1919
- legge n. 473 del 17 aprile 1925
Parametri
Massime
Massima n. 8893
In materia di pignorabilita', per crediti alimentari, di assegni corrisposti ai notai, le esigenze di garanzia, correttezza, decoro e continuita' nell'esercizio della funzione pubblica da essi svolta, giustificano la adozione di norme diverse e piu' favorevoli di quelle vigenti (art. 545 cod. proc. civ.) per gli stipendi dei dipendenti privati, ma non una disciplina totalmente diversa da quella stabilita dall'art. 2 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, per i pubblici dipendenti, in virtu' del quale stipendi, salari e altre equivalenti retribuzioni ad essi spettanti sono pignorabili per crediti alimentari, seppure solo entro prefissati limiti. Pertanto, l'art. 12 r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324 (convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473), nel prevedere la totale impignorabilita' dell'assegno di integrazione (di cui all'art. 4 r.d.l. 9 novembre 1919, n. 2239) corrisposto dalla Cassa nazionale del notariato ai notai in esercizio che in un anno di attivita' non raggiungano un minimo di onorari, viola l'art. 3 della Costituzione, e va dichiarato illegittimo nella parte in cui non ne prevede la pignorabilita' negli stessi limiti stabiliti dall'indicato art. 2, n. 1, d.P.R. n. 180 del 1950. Cfr.: sent. nn. 88 del 1963 e 49 del 1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari degli assegni di integrazione corrisposti ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze