Corte costituzionale

Sentenza n. 100/1977

Corte cost., sent. 2 giugno 1977, n. 100

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
100/1977
Data di deposito
2 giugno 1977
Data di decisione
24 maggio 1977
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:100

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8878

L'avere equiparato, quoad poenam, in materia di oltraggio aggravato ex art. 341, u.c., cod. pen., l'ipotesi in cui la violenza e la minaccia si aggiungano all'oltraggio semplice e l'ipotesi in cui l'oltraggio sia commesso mediante violenza e minaccia, non appare irragionevole in quanto non fa differenza, sia sotto l'aspetto della gravita' dell'azione che sotto quello del grado di pericolosita' dell'agente, che ad espressioni ingiuriose si accompagnano atti violenti ovvero che il comportamento ingiurioso si risolva nella violenza o minaccia. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 341, u.c., cod. pen., sollevata in proposito, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Massima n. 8879

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 341, primo comma, cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sul rilievo che, a seguito del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, conv. in l. 7 giugno 1974, n. 220 - il quale ha consentito il giudizio di comparazione anche fra circostanze aggravanti di specie diversa - e' di conseguenza possibile irrogare per il reato di oltraggio semplice una pena superiore a quella irrogata a chi sia stato condannato per reati di maggiore gravita', non puo' essere ritenuta fondata in quanto l'anzidetta questione attiene non alla disposizione impugnata, bensi' al d.l. 11 aprile 1974, n. 99, conv. nella l. n. 220 del 1974, che ha modificato l'art. 69 cod. pen., norma questa ultima non espressamente impugnata.

Massima n. 8880

La mancata distinzione fra l'oltraggio posto in essere con l'esclusivo intento di offendere la pubblica autorita' e quello commesso, invece, "quale sostanziale esercizio delle proprie ragioni", per reagire al fatto meramente "ingiusto" del pubblico ufficiale, e' censura che si risolve in una critica di politica legislativa che non puo' avere ingresso in questa sede. Rientra, infatti, nella discrezionale valutazione del legislatore l'assumere a causa di non punibilita' solo l'esorbitanza del pubblico ufficiale dalle proprie funzioni e non anche la diversa ipotesi della pura e semplice illegittimita' degli atti da esso posti in essere, ne' siffatta valutazione eccede, comunque, dai limiti della ragionevolezza. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 341, primo comma, cod. pen., in relazione implicita all'art. 4 d. lg. lgt. 14 settembre 1944, n. 288 (prevedente l'esimente del comportamento del pubblico ufficiale) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, commi primo ed ultimo, in relazione implicita con l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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