Corte costituzionale
Sentenza n. 95/1976
Corte cost., sent. 28 aprile 1976, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 95/1976
- Data di deposito
- 28 aprile 1976
- Data di decisione
- 21 aprile 1976
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 164, ultimo co., codice penale
- art. 12, decreto-legge n. 99 del 11 aprile 1974
- legge n. 220 del 7 giugno 1974
Parametri
Massime
Massima n. 8305
Il significato dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., risultante dall'art. 12 D.L. 11 aprile 1974, n. 99, e' rimasto immutato nonostante gli emendamenti apportati in sede di conversione con la legge 7 giugno 1974, n. 220. La disciplina risultante dal predetto art. 164 c.p., prevedendo che chi ha subito una precedente condanna a pena detentiva per delitto possa fruire della sospensione condizionale della pena solo se l'esecuzione della prima e' stata sospesa, determina un'irragionevole disparita' di trattamento, lesiva del principio di uguaglianza, in danno di coloro che hanno gia' subito una condanna a pena detentiva per delitto senza pero' fruire del beneficio stesso. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, c.p. (cosi' modificato dall'art. 12 del D.L. 11 aprile, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220) nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha gia' riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale (così come modificato dall'art. 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220), nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 del codice penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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