Corte costituzionale

Sentenza n. 95/1976

Corte cost., sent. 28 aprile 1976, n. 95

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
95/1976
Data di deposito
28 aprile 1976
Data di decisione
21 aprile 1976
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:95

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8305

Il significato dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., risultante dall'art. 12 D.L. 11 aprile 1974, n. 99, e' rimasto immutato nonostante gli emendamenti apportati in sede di conversione con la legge 7 giugno 1974, n. 220. La disciplina risultante dal predetto art. 164 c.p., prevedendo che chi ha subito una precedente condanna a pena detentiva per delitto possa fruire della sospensione condizionale della pena solo se l'esecuzione della prima e' stata sospesa, determina un'irragionevole disparita' di trattamento, lesiva del principio di uguaglianza, in danno di coloro che hanno gia' subito una condanna a pena detentiva per delitto senza pero' fruire del beneficio stesso. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, c.p. (cosi' modificato dall'art. 12 del D.L. 11 aprile, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220) nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha gia' riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale (così come modificato dall'art. 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220), nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 del codice penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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