Corte costituzionale
Sentenza n. 94/1976
Corte cost., sent. 28 aprile 1976, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 94/1976
- Data di deposito
- 28 aprile 1976
- Data di decisione
- 21 aprile 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:94
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 558 del 28 luglio 1971
- art. 9, legge n. 558 del 28 luglio 1971
Parametri
Massime
Massima n. 8304
Fra i limiti che, per la tutela di esigenze sociali costituzionalmente protette, possono porsi al diritto al lavoro e alla liberta' di iniziativa economica garantita dagli artt. 4 e 41 della Costituzione, sono quelli determinati dall'esigenza di tutela del diritto del lavoratore (sia dipendente che in proprio) al riposo settimanale. Tali limiti vanno stabiliti dalla legge e con disposizioni delle autorita' amministrative, competenti ai sensi di legge, in base a valutazioni, discrezionali e percio' insindacabili del legislatore, delle varie esigenze anche di carattere economico, nella loro globalita', il che implica che con le norme e i provvedimenti emanati in proposito possano apportarsi deroghe alla regola della coincidenza del riposo settimanale con le domeniche e i giorni festivi. Fermo il principio che la regolamentazione degli orari di apertura e dei turni festivi degli esercizi deve essere sottratta all'arbitrio dei singoli gestori. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost., dell'art. 1, lett. a), legge 28 luglio 1971, n. 558, (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio) che nel delegare alle Regioni, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, la determinazione dell'orario di apertura e chiusura dei negozi, prescrive il criterio della chiusura totale nei giorni domenicali e festivi, salve pero' la facolta' di autorizzare nelle festivita' infrasettimanali le rivendite di pane (come previsto dallo stesso art. 1) e quella (prevista dall'art.3) di fissare, nelle localita' turistiche nei periodi di maggiore afflusso, l'orario di apertura e chiusura, sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi, indipendentemente dal suindicato criterio. Per analoghe ragioni e' anche infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 41 Cost., dell'art. 9 stessa legge, concernente gli orari di apertura e i turni festivi dei distributori di carburante. - v. S. nn. 12/1960, 102/1968, 41/1971.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 28 luglio 1971, n. 558 (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio) sollevata dal giudice conciliatore di Gossolengo, con ordinanza 29 ottobre 1973, in riferimento agli artt. 4 e 41 della Costituzione;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 28 luglio 1971, n. 558 (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio) sollevata dal pretore di Cesena, con ordinanza 20 febbraio 1974, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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